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Rottamazione cartelle esattoriali: la mini rivoluzione salva i debitori

Rottamazione cartelle esattoriali: la mini rivoluzione salva i debitori

Buone notizie per i contribuenti ansiosi di pareggiare i conti con il Fisco.

Rottamazione cartelle esattoriali: a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016 (che farà da cornice alla Legge di Stabilità 2017), in molti potranno usufruire del maxi sconto accordato dal Legislatore sulle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione.

In particolare, la “rottamazione” introdotta dall’art. 6 del decreto n. 193/2016, consentirà la definizione agevolata dei carichi (compresi gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito Inps) affidati ad Equitalia dal 2000 sino al 31 dicembre 2015, con falcidia degli importi richiesti a titolo di sanzioni e di interessi di mora.

La rottamazione riguarda, altresì:

  • le multe stradali, nonché gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per i debitori che già beneficiano di una dilazione sul pagamento delle cartelle, la rottamazione sarà concessa a condizione che “rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016” (art. 6,comma 8).

In breve, il contribuente che opterà per lo sconto fiscale, dovrà comunque corrispondere all’Erario i restanti importi relativi agli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, alle somme maturate a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi), alle spese per le procedure esecutive e alle spese di notifica della cartella.

Va da sé che quest’ennesima chance accordata dal Legislatore si rileverà maggiormente indicata per il debitore recidivo destinatario di ruoli “datati” e a rischio di scadenza nei prossimi mesi.

Il contribuente che sceglie di avvalersi della definizione agevolata ha l’obbligo di comunicarlo all’Agente riscossore entro e non oltre il 23 gennaio 2017 (ossia “entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”) con mediante invio del modello “DA1” predisposto e messo a disposizione da Equitalia Riscossione S.p.A. sulla propria piattaforma on line.

Nella domanda dovranno essere specificate le modalità di pagamento con il quale il debitore intende provvedere all’adesione che potrà avvenire in unica soluzione o anche in forma rateale (massimo quattro rate).

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso un giudizio di opposizione relativo ad una delle cartelle oggetto della rottamazione, dovrà necessariamente darne atto e dichiarare di volervi rinunciare.

Sarà onere dell’Agente comunicare al contribuente richiedente, entro il 24 aprile 2017 (cioè “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; comma 3, art. 6) l’esatto ammontare delle somme e le relative rate. comma 2, art. 6).

La norma, in particolare, prevede: il pagamento delle prime due rate – ognuna di importo pari ad un terzo del dovuto – nei termini comunicati dall’Agente riscossore entro il 24 aprile 2017 e delle restanti due – ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute -, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018 (art. 6, comma 3).

Ai sensi del quarto comma dell’art. 6, tuttavia, si decade dall’agevolazione: “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento (…)” e, in tal caso, “riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2”, con imputazione dei effettuati in acconto del carico dovuto.

L’invio della richiesta preclude all’Agente della riscossione l’avvio di nuove azioni esecutive e l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi o di ipoteche, fatti salvi i provvedimenti già intrapresi alla data di presentazione della dichiarazione la norma suddetta fa altresì divieto all’Agente di “proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati” (art. 6, comma 5).

La sanatoria, calcoli alla mano, può addirittura determinare l’abbattimento di circa il 50-51% dell’importo dovuto. Questo, in sintesi, il perimetro entro cui far rientrare la nuova disciplina perdonale, salvo ulteriori (e necessari) chiarimenti attesi in sede di conversione del decreto legge.

Come reso noto nelle ultime ore, infatti, la Commissione Bilancio della Camera esaminerà le proposte di modifica al decreto legge, tra le quali si ricorda è previsto l’allungamento del periodo di rateizzazione a tutto il 2018 (o, addirittura, il 2019).

Se da un lato, l’intento governativo è stato quello di agevolare i debitori concedendo loro un condono fiscale semi tombale, dall’altro, obiettivo principale della manovra rimane quello di recuperare il 10 % (circa) della “montagna” di gettito ancora non riscossa.

Leggi anche: Definizione agevolata dei ruoli: ora tocca alle liti pendenti

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