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Il fenomeno del cyberbullismo

ragazzino al pc di spalle in stile art déco

Cyberbullismo: le nuove disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno.

Il 17 maggio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 3139-B recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” già approvata con modifiche dal Senato lo scorso 31 gennaio 2017.

Con l’espressione cyberbullismo si intende: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Ciò attraverso il gestore del sito internet, ossia il prestatore di servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo. Non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Inoltre, la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet.

Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Anche le scuole avranno un ruolo di contrasto al cyberbullismo

In ogni istituto, tra i professori, sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima.

Oltre che sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore, più in generale il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

E’ stata estesa, altresì, al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.)

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi attraverso internet da minori ultraquattordicenni, nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

A tal fine il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Infine, il nuovo testo di legge prevede un piano di azione e monitoraggio attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio.

Il fine è quello di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

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