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Decreto enti locali

Decreto enti locali

Decreto enti locali: un salvagente per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione.

Nuova chance per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione relativi a ruoli Equitalia o ad avvisi di accertamenti ed acquiescenza con l’Agenzia delle Entrate.

Il “Decreto Enti locali” (decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160) ha di recente apportato alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di cui all’art. 19 del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare, il nuovo art. 13-bis del Decreto citatoha previsto due distinte tipologie di riammissione al beneficio della dilazione del pagamento:

  • l’una a favore dei contribuenti decaduti dai piani concessi da Equitalia;
  • l’altra a favore delle dilazioni concesse relativamente ad accertamenti con adesione e acquiescenze con l’Agenzia delle Entrate.

In entrambe le ipotesi, il contribuente che vorrà avvalersi del beneficio introdotto dall’art. 13-bis, dovrà presentare apposita istanza entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

L’opportunità concessa dal Decreto Enti locali permetterà ai contribuenti recidivi o in difficoltà, di poter addivenire ad una nuova rateazione del proprio debito, in modo tale da evitare successive misure cautelari od esecutive.

Oltre alla possibilità di poter richiedere la nuova dilazione, senza l’obbligo di saldare previamente il rateo scaduto, la nuova disciplina ha previsto un innalzamento – da 50.000,00 a 60.000,00 euro – dell’importo rateizzabile a “libera” istanza di parte; ossia senza onere, per il decaduto, di dover dimostrare la propria situazione di temporanea difficoltà economica.

Le novità del Decreto enti locali.

Come anticipato, le novità riguardano, altresì, i contribuenti che, al momento della presentazione della richiesta (da presentarsi, sempre, entro il 20 ottobre 2016) risultino decaduti da precedenti piani di pagamento dilazionato concessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di adesione o acquiescenza agli accertamenti (ai sensi degli artt. 5, 6, 11 e 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

Rimarrebbero, infine, escluse dal beneficio de quo, soltanto le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (come già aveva avuto modo di chiarire l’Agenzia con la Circolare 13/E/2016, in occasione della precedente riammissione).

Tuttavia, come sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate, relativamente alle sole ipotesi escluse dal beneficio, la richiesta di nuova rateazione potrà essere avanzata in seguito alla notifica al contribuente della successiva cartella esattoriale.

È opportuno ricordare che la nuova riammissione, diversamente da quanto aveva previsto il d.lgs. n. 158 del 2015, non soggiace più a vincoli di tipo temporale, essendo concessa sia a beneficiari di dilazioni antecedenti al 22 ottobre 2015, sia a quelli di rateazioni successive; inoltre, non è rilevante la natura del piano di rientro per il quale si chiede la riammissione.

L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 13-bis prevede la decadenza dal beneficio qualora si avveri il mancato pagamento di sole due rate “anche non consecutive”.

A differenza, quindi, delle rateazioni richieste ex novo, per le quali continua ad applicarsi l’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che sanziona con la decadenza il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive.

Il primo comma del neo introdotto art. 13-bis, dispone che, fatti salvi i piani di rientro più lunghi già accordati al contribuente (cd. rateazione straordinaria), la nuova dilazione non potrà eccedere le 72 rate mensili (cd. rateazioni ordinarie).

Fatti salvi i suddetti limiti, legati alle diverse tipologie di rateazione, al fine di rendere più agevole la procedura per il contribuente interessato, l’Agente della Riscossione ha predisposto, gratuitamente, sulla propria piattaforma on line, il modulo “RR1” recante “Richiesta di riammissione alla rateizzazione per piani decaduti al 30/06/2016 (art. 13 – bis comma 1 DL n. 113 del 2016 convertito con Legge n.160/2016)”.

In questo modo, è accordata, dunque, al contribuente la totale “autogestione” della propria posizione debitoria attraverso la mera compilazione di un semplice modello stampabile.

Da ultimo si segnala la presentazione al Senato di un disegno di legge, già ribattezzato “Rottamazione dei ruoli” che, nella versione non ancora esaminata dalla Camera, prevede la facoltà per i contribuenti “in grave difficoltà finanziaria” ed “in momentanea difficoltà finanziaria”, di definire la propria posizione debitoria con integrale falcidia di sanzioni, interessi, aggi di riscossione (nonché, in minima parte, dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate).

Leggi anche: Legge di stabilità in pillole

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