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Fondo patrimoniale a prova di ipoteca

Fondo patrimoniale a prova di ipoteca

I presupposti di aggredibilità dei fondi patrimoniali.

Fondo patrimoniale: il debito fiscale sorto nell’ambito dell’attività professionale o d’impresa non è sufficiente a dimostrare che l’obbligazione tributaria sia stata contratta per adempiere ai bisogni familiari.

Il contribuente, infatti, per evitare che i beni precedentemente costituiti in fondo patrimoniale siano colpiti da ipoteca può provare che il debito, ancorché fiscale, sia stato contratto per “esigenze voluttuarie o interessi meramente speculativi”.

In questi termini si è espressa la Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9188 del 6 maggio 2016, ponendosi nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata ha aggiunto un nuovo tassello in materia di presupposti di “aggredibilità” dei fondi patrimoniali.

Istituto del fondo patrimoniale.

Ricordiamo innanzitutto che l’istituto del fondo patrimoniale determina l’apposizione di un vincolo di destinazione su un complesso determinato di beni per il soddisfacimento delle necessità della famiglia. 

In virtù di questa peculiare funzione di “protezione” del nucleo familiare, i beni costituiti in fondo “sfuggono” alla regola della responsabilità patrimoniale generale in quanto aggredibili solo per i debiti assunti nell’interesse della famiglia.

Nella fattispecie considerata, l’Agente della riscossione aveva comunicato al contribuente l’avvenuta iscrizione ipotecaria su determinati beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito all’atto del matrimonio.

Vedendo rigettate, sia dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale che Regionale, le proprie doglianza, il contribuente adiva la Corte di Cassazione sottolineando, ancora una volta, l’illegittimità della suddetta iscrizione vista l’estraneità del debito tributario rispetto ai bisogni della famiglia.

Ed invero, il ricorrente rilevava che la natura “imprenditoriale” dei debiti alla base dell’iscrizione ipotecaria (Irpeg e IV) non avrebbe giustificato l’aggressione al fondo da parte dell’Agente dal momento che l’art. 170 c.c. espressamente prevede che: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”

Il chiarimento della Suprema Corte.

Nella sentenza in commento, la Quinta sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha opportunamente chiarito, ferma restando l’astratta possibilità di ipotecare beni facenti parte del fondo patrimoniale, perché ciò possa accadere “occorre verificare in concreto se i debiti (…) siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante a tal fine la circostanza che derivino dall’attività professionale o d’impresa”.

E ciò in quanto “il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione va ricercato non già nella natura dell’obbligazione (…) ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”; per cui anche il debito sorto svolgendo attività imprenditoriale può, in concreto, “ritenersi contratto per il soddisfacimento di finalità”.

In altre occasioni, per la verità, la Suprema Corte aveva già avuto modo di precisare che: In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni dettate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (cfr. sentenza 23876 del 2015).

Alla luce di quanto esposto, il quadro che emerge può essere così sintetizzato:

L’Amministrazione finanziaria è legittimata ad aggredire i beni vincolati in fondo patrimoniale (precedentemente all’insorgenza dell’obbligazione tributaria). La condizione è che il debito fiscale sia sorto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Tale circostanza, ad ogni modo, non può dirsi provata per il semplice fatto che i debiti derivino dall’attività professionale svolta, ben potendo il debitore dimostrare di averli contratti per “esigenze voluttuarie o interessi meramente speculativi”.

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