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Guida in stato di ebbrezza: il Punto

Guida in stato di ebbrezza

 La condizione di ebbrezza alla guida.

Il reato di guida in stato di ebbrezza è posto nel contesto di una disciplina che articola le condotte illecite sulla base dell’entità del tasso alcolemico. Sotto un determinato valore la condizione di ebbrezza alla guida determina l’integrazione di un illecito amministrativo (art. 186, co. 2, lett a), D. Lgs 285/1992 – Cod. Strada).

  • Entro un diverso range compreso tra 0,80 e 1,5 g/l (lett b) è integrato un primo reato;
  • se superato il valore di 1,5 g/l, trova vita un’ulteriore e più gravemente sanzionata ipotesi di reato (lett.c).

Ora, la giurisprudenza più recente afferma l’applicabilità della causa di non punibilità al reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. b), Cod. Strada. La non punibilità per particolare tenuità del fatto, contemplata dall’art. 131 bis c.p. si giustifica proprio alla luce della riconosciuta graduabilità del reato intesa come proprietà del reato di presentare diversi gradi di gravità, i quali determinano l’esclusione delle pene (che quindi non possono essere fisse) ma anche lo stesso persistere di una penale responsabilità.

La previsione di soglie non è, pertanto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto. Perché? La soglia svolge le proprie funzioni sul piano astratto, mentre la particolare tenuità conduce a una selezione delle condotte penalmente rilevanti in concreto.

Le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato.

Alla luce di tali premesse, va considerato che anche un fatto integrante il reato di guida in stato di ebbrezza lett. c) può risultare particolarmente tenue – nonostante il reo presenti un tasso alcolemico superiore a quello massimo che vale per l’operatività della lett. b) – perché la causa di non punibilità impegna alla valutazione della complessiva tenuità del fatto, dovendosi quindi cogliere non soltanto l’entità dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato.

Ciò implica, da un lato, la sicura ipotizzabilità del fatto di particolare tenuità anche in presenza di tassi alcolici ricadenti nel range previsto dalla lett. c); dall’altro, la decisività, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, degli altri fattori che valgono a integrare siffatta causa.

Si pensi, a titolo di esempio, al reato che si sia concretizzato nel guidare per pochi metri, in stato di ebbrezza e con valore superiore a 1,5 g/l, una bicicletta in una strada senza traffico.

Tanto per il reato di cui alla lett. b) che per quello previsto dall’art. 186 co.2, lett c) Cod. Strada, all’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, poiché l’applicazione della causa di non punibilità della quale si discorre presuppone l’accertamento del reato.

Pertanto, ove il giudice si pronunci per la non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., il giudice disporrà direttamente la sospensione della patente di guida.

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