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Ius Soli: disamina completa

Ius Soli stile surrealista

Dalla L. n. 91/1992 alle proposte su ius soli temperato e ius culturae.

Introduzione e legislazioni internazionali. La nascita del concetto contemporaneo di cittadinanza può farsi coincidere con la costituzione dello Stato Nazione, in cui il popolo diviene uno dei suoi elementi costitutivi. Il c.d. “ius soli” (latino, diritto del suolo) è una locuzione che sta ad indicare la possibilità di acquisto della cittadinanza di un determinato Paese, in conseguenza del fatto di essere nati sul suo suolo, indipendentemente dalla cittadinanza dei propri genitori.

In contrapposizione allo ius soli vi è il c.d. “ius sanguinis”, ossia la possibilità di acquisto della cittadinanza derivante dai propri genitori. Gli Stati che nel mondo concedono la loro cittadinanza secondo il principio dello ius soli sono una minoranza, circa 25. Tra di loro vanno sicuramente citati gli Stati Uniti d’America, il Canada e molti paesi Sud Americani.

Il perché ha una matrice storica ben precisa: in passato, infatti, questi Stati, per popolare i loro vastissimi territori, favorirono l’immigrazione da altri Stati concedendo la cittadinanza automatica a tutti coloro che fossero nati, appunto, sul loro suolo.

Negli Stati Uniti è il quattordicesimo emendamento della Costituzione (ratificato nel 1868) a normare tale principio (“birthright citizenship”), nel processo storico che garantì diritti agli schiavi; tale emendamento, approvato dopo la guerra di secessione, noto come uno degli emendamenti della ricostruzione, prevede che “tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono.

La concessione della cittadinanza per nascita sul suolo americano aprì le porte al fenomeno del c.d. “maternity tourism”: viaggi organizzati da famiglie (abbienti e non) che, anche mettendo a repentaglio la salute del nascituro, si recavano negli Stati Uniti per ivi mettere al mondo i loro figli e far acquisire loro la cittadinanza americana.

Con l’avvento del XXI secolo la situazione non è cambiata, anzi!

Gli ultimi dati a riguardo parlano chiaro: nel 2012 son stati oltre 100.000 (fonte Cnn) i casi attinenti al maternity tourism facendo guadagnare allo Stato stelle e strisce il primato mondiale in quanto a costi da sostenere per l’assistenza e il parto in cliniche specializzate; un vero business da un minimo di 30.000 dollari ad un massimo di 50.000 (Truven Health Analytics). Sicuramente cifre di non poco conto.

Ovviamente, dal processo appena descritto, si evince che non viene premiata la strada della formazione del soggetto che intende diventare cittadino: questa scelta è compiuta a monte dalle famiglie e non è il risultato di un percorso consapevole compiuto dal richiedente, né un risultato legato alla conclusione positiva di un processo integrativo.

Italia: attuale disciplina e nuova proposta di legge.

In materia di cittadinanza è d’obbligo un breve cenno storico per comprenderne il contesto: in Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce con lo Stato unitario alla metà del 1800. La materia era disciplinata dagli artt. 1-15 del codice civile del 1865. Normativa che, ben presto, si rivelò inefficiente per il verificarsi dell’imponente fenomeno dell’emigrazione transoceanica: molti emigrati rientravano in Italia con nuovi vincoli di cittadinanza contratti all’estero e quindi in una posizione incompatibile con il nuovo ristabilimento in patria.

Si determinò così un forte movimento diretto a modificare le norme sull’acquisto della cittadinanza che indusse il legislatore ad emanare la normativa sulla naturalizzazione nel 1906, premiante coloro che avevano legami con l’Italia. Tuttavia, il primo provvedimento organico in materia, fu rappresentato dalla legge n. 555/1912 la quale, però, non valorizzava la volontà dell’interessato di acquisire la cittadinanza e si rifaceva ancora ad una cultura ottocentesca, con la figura preminente del pater familias dal quale dipendeva lo status civitatis di moglie e figli.

Dopo 80 anni il legislatore varò una nuova riforma in materia, emanando la legge n. 91/1992. Questa legge manteneva saldo il principio dello ius sanguinis per l’acquisizione della cittadinanza, mentre lo ius soli assumeva carattere residuale. Fonte di ispirazione per il legislatore del 1992 fu il fenomeno della migrazione in Italia: si cercò di dare risposta concreta alle pressanti istanze provenienti dalle comunità di italiani residenti in paesi esteri di vecchia emigrazione, come Brasile e Argentina, che vedevano nel rientro in Italia una via di fuga dalle condizioni economiche precarie della vita in quegli Stati. La legge n. 91, così, è connotata da un atteggiamento favorevole per l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero discendente da italiani per nascita, mediante naturalizzazione.

Nello specifico è attualmente previsto che: acquistano di diritto, alla nascita, la cittadinanza italiana, coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (art. 1, co. 1, lett. a).

Si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. L’ordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello ius soli, pur prevedendolo soltanto in via residuale e per casi limitati :

  • a coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza, art. 1, co. 1, lett. b);
  • coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori. In quanto, la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b);
  • i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2).

La L. n. 91/1992 prevede, inoltre, anche altre importanti modalità di acquisto della cittadinanza italiana.

Tra le più rilevanti si ricorda che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4, co. 2).

Ancora, per il soggetto straniero, è possibile acquisire la cittadinanza italiana anche per “naturalizzazione” (art. 9, lett. f): dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è ridotto a 3 anni per gli stranieri nati in Italia, 4 anni per i cittadini di altri paesi U.E. e 5 per gli apolidi e rifugiati. La concessione della cittadinanza mediante processo di naturalizzazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.

Inoltre (art. 5), la cittadinanza italiana si può acquisire anche per matrimonio o unione civile con un cittadino italiano, dopo 2 anni di residenza legale in Italia o dopo 3 anni di matrimonio o unione civile se residenti all’estero, a condizione di assenza di precedenti penali.

In questo contesto, abbastanza puntuale, si inserisce il nuovo d.d.l. (già approvato dai deputati nel mese di ottobre 2015) di riforma delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza. Il nuovo testo offre due principali novità: un’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (ius soli temperato) e l’introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (ius culturae). Il d.d.l. è attualmente sottoposto all’esame del Senato (A.S. 2092).

Analizzando la nuova normativa è così previsto che acquisti la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli temperato, art. 1, comma 1, lett. a).

Questo permesso è rilasciato allo straniero che:

  • sia titolare da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • abbia un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  • abbia disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
  • abbia superato un test di conoscenza della lingua italiana.

Il permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Quest’ultimo può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza. (art. 1, comma 1, lett. b, cpv. 2-bis).

Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. b, cpv. 2-ter). Inoltre, con riferimento alla fattispecie di acquisto della cittadinanza per ius soli già prevista dalla normativa vigente relativa allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. c).

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza introdotta dal testo unificato è denominata ius culturae.

Riguarda il caso di un minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso. In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell’interessato (art. 1, comma 1, lett. d, cpv. 2-bis).

Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte del genitore è dunque richiesta la residenza legale dello stesso, che presuppone la regolarità del relativo soggiorno. Anche per tale fattispecie l’interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà (art. 1, comma 1, lett. d, cpv. 2-bis e 2-ter).

Sempre in merito al nuovo ius culturae, l’art. 4 del nuovo disegno di legge prevede che, le relative disposizioni in tema, si applichino anche allo straniero che, in possesso dei requisiti descritti prima, abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia negli ultimi 5 anni anche se abbia superato la maggiore età.

Ma una nuova legge che in Italia modifichi la disciplina introdotta con la L. n. 91/1992 è davvero necessaria?

Per gli esponenti più favorevoli alla riforma arenata in Senato essa meriterebbe approvazione in quanto ritenuta “legge di civiltà” sostenendo che si tratti di un atto di giustizia sociale accogliere il minore, integrarlo in un sistema di valori, farlo vivere e crescere in una società accogliente e non respingente, dargli le stesse opportunità che hanno tutti gli altri bambini senza che si costruiscano muri e barriere e si alimenti paura e rifiuto.

A tal proposito però è bene chiarire che, ovviamente, un comportamento discriminatorio dello Stato o delle Istituzioni italiane nei confronti dei minori stranieri sarebbe incostituzionale. Ai soggetti minori è già garantita l’istruzione così come anche la sanità, la difesa ed ogni altro diritto in capo ai minori italiani. Senza discriminazione alcuna.

Altri esponenti politici e dei media parlano di una riforma “buona” in quanto atta ad arginare il fenomeno degli attentati terroristici. Che in Italia, ad oggi e per fortuna, sono pari a zero. Zero, nonostante la mancanza dello ius soli puro. Sarebbe grave, molto grave se avessero ragione quelli che sostengono convintamente l’approvazione di questo d.d.l. giustificandolo con quanto appena riportato. Si tratterebbe di un baratto, ignobile, tra concessione di cittadinanza in cambio di desistenza dal porre in essere attentati.

Senza considerare la circostanza, tra l’altro, che la concessione di nazionalità in Italia è elargita principalmente (secondo dati Istat) a tre categorie di richiedenti: albanesi, romeni e marocchini, paesi in cui o la religione islamica è residuale (i primi due) o moderata (l’ultimo).

In merito al tema dello ius culturae, invece, pare riduttivo il percorso richiesto con la nuova proposta di legge.

Infatti, se venisse approvato il d.d.l., al minore basterebbe concludere un ciclo di 5 anni di scuola per poter richiedere la cittadinanza. Forse, davvero insufficienti per consentire al soggetto di poter capire e comprendere leggi, valori e cultura del luogo in cui vive tanto da maturare poi una consapevole volontà di diventare parte di una comunità richiedendo appunto la cittadinanza. Sembra quasi la facilitazione forzata di un percorso.

Quanto infine al tema dello ius soli temperato, l’idea di molti è che l’Italia non tuteli adeguatamente quella sfera di diritti soggettivi in capo ai soggetti stranieri e che, in Italia, sia difficile ottenere la cittadinanza. A tal proposito è bene preliminarmente osservare il dato fornito dall’Istituto nazionale di statistica sulla concessione della cittadinanza ai soggetti stranieri. Lo spaccato che ne emerge parrebbe essere distante dagli allarmistici proclami di chi sostiene con veemenza la riforma. Osserviamoli da vicino.

Nel solo 2016, ben 184.638 persone non comunitarie hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Un incremento sostanziale che risponde alle esigenze di un fenomeno in crescita considerando che, nel 2006, erano appena 35.266 le cittadinanze concesse. Delle 184.638 persone, quasi la metà sono bambini e ragazzi con meno di 20 anni che l’hanno ottenuta richiedendola al compimento del diciottesimo anno di età: chiaro segnale di efficienza delle strutture amministrative locali. Ragazzi che, nonostante l’assenza dello ius soli puro (che il d.d.l. comunque non prevede) sono riusciti a completare la procedura per l’ottenimento della cittadinanza italiana senza problemi.

Importante è il dato relativo all’ultimo decennio: dal 2006 al 2016 l’Italia ha concesso quasi un milione di cittadinanze ai richiedenti, potendosi forgiarsi di un primato europeo in quanto ad efficienza. Infatti, la nazione italiana risulta essere il primo paese in Europa in termini di concessione di nazionalità. E tutto ciò grazie, anche, alla disciplina oggi in vigore. Questa,infatti, ha offerto tutela a tutti i soggetti (in possesso di alcuni requisiti) i quali, sentendosi italiani, vivendo in Italia, condividendone quotidianamente la cultura e le leggi, abbiano richiesto di diventare cittadini.

Ed è proprio questa la differenza con altri tipi di Stati, in cui magari vige lo ius soli puro. In Italia si è scelto di assicurare e concedere la cittadinanza dopo la conclusione di un percorso. Proprio per facilitare questo percorso di inserimento il D.L. n. 69/2013 all’art. 33, rubricato “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia” prevede che gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza risultante all’ufficio, la possibilità di richiedere la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza, questo diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Vengono così sensibilizzati i Comuni di residenza dei soggetti stranieri i quali maturino il diritto all’ottenimento della cittadinanza anche se magari questi ne siano ignari. Così il richiedente non dovrà far altro che recarsi in Comune con tutti i relativi documenti e dar inizio alla relativa procedura. Dopo i 19 anni tale facoltà è certamente fatta salva, ma con richiesta da indirizzare al Ministero dell’Interno tramite l’ufficio di Prefettura competente. Sino al momento del compimento del diciottesimo anno di età il minore, è bene ribadirlo, non subirà alcun trattamento discriminatorio. L’unico diritto di cui non sarà titolare sarà quello di voto (ad esempio), così come per tutti i minori italiani.

Da quanto esposto è chiaro quindi che le attuali norme premiano e privilegiano il percorso che il minore straniero compie all’interno dello Stato italiano al termine del quale può, senza problemi, ottenere la cittadinanza; senza che tutto ciò sia regalato alla nascita o sia un prodotto propagandistico bensì il riconoscimento di un diritto maturato nel tempo.

Leggi anche: Italiani senza cittadinanza: parliamo di un milione di italiani

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