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Revenge porn: mettere foto del partner online diventa reato

Il revenge porn nel mondo.

Il revenge porn nel mondo.

L’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso), ha introdotto all’art. 612 ter c.p. un nuovo delitto ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Come è nata l’esigenza di introdurre questa nuova fattispecie di reato?

Sicuramente trae origine dal verificarsi di numerosi casi di cronaca, molti dei quali hanno avuto risvolti drammatici. E’ molto frequente la condotta di far circolare, naturalmente senza il consenso delle persone coinvolte, tramite sistemi di messaggistica telefonica, in gruppi di piattaforme social o addirittura in siti porno, fotografie o video che ritraggono parti intime o video di rapporti sessuali.

L’Italia è arrivata in ritardo, rispetto ad altri Paesi del mondo a prendere posizione su questo spiacevole fenomeno. Infatti, sin dal 2010 nelle Filippine è stato approvato un documento, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, che può essere considerato veramente rivoluzionario e che è nato sul presupposto che lo Stato tutela la dignità e la privacy di ogni essere umano e garantisce il pieno rispetto dei diritti umani.

Anche se in Sud Africa non esiste ancora una legge che preveda il revenge porn come reato, le vittime sono comunque tutelate poiché possono intentare una causa civile per diffamazione. Un’altra possibilità è quella di promuovere una causa per ingiurie, per aver violato la dignità della vittima e ricorrere alla legge sul copyright per ottenere la rimozione delle immagini. Infine, il Protection for Harassment Act 2010 prevede la possibilità di ottenere un ordine di protezione.

Negli USA sono ben 41 gli Stati che si sono già dotati di legge sul revenge porn e in Francia, dopo una sentenza discutibile della Cour de Cassation, che aveva considerato non penalmente perseguibile la diffusione di immagini intime di una persona senza il suo consenso, è stato introdotto nel 2016 un articolo al codice penale (226-2-1) che punisce abbastanza severamente il reato.

In Spagna risale al 2015 la modifica all’art. 197, comma 7, del codice penale, che punisce la diffusione di immagini personali se gravemente nocive dell’intimità della persona la cui immagine è stata diffusa. In Gran Bretagna dal 2015 esiste la Revenge porn helpline in seguito alla introduzione della nuova legge sul divieto di diffusione di immagini e video intimi senza autorizzazione.

Ritornando in Italia l’art, 612 ter c.p. contempla due fattispecie criminose fra loro distinte, accomunate dalla condotta della mera diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, senza che vi sia il consenso dei soggetti che vi sono rappresentati e indipendentemente dalla finalità della loro pubblicazione.

L’ipotesi del primo comma dell’art. 612 ter c.p.

Qui il soggetto attivo è costituito da “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”.

Nessun problema sorge per ciò che riguarda la realizzazione, che evidentemente va riferita all’avere personalmente scattato le foto o effettuato le riprese filmate. Riguardo alla sottrazione appare evidente che il legislatore abbia ritenuto che il soggetto attivo del reato si sia procurato i video o le immagini senza il consenso della parte lesa.

Cinque sono le ipotesi in cui è articolata la condotta tipica: il soggetto attivo può inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere le immagini e/o i video. L’alternativa delle condotte con cui può essere commesso il reato, che può causare qualche problema processuale sul piano della tenuta imputativa, non deve far dimenticare che il fine della norma è intimamente legato alla conoscenza dei contenuti delle foto o del video da parte di soggetti terzi.

Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.

Questo deve essere l’oggetto della divulgazione. Sicuramente molto farà discutere la locuzione sessualmente esplicito e come sempre sarà compito della giurisprudenza quello di riempirla di contenuti. Ma sin da ora possiamo ritenere che la norma si riferisca al compimento di atti sessuali di vario tipo, anche autoerotico. Naturalmente si deve trattare di immagini o di video destinati a rimanere privati, nel senso che non devono essere destinati alla visione a soggetti diversi rispetto a quelli che li hanno realizzati.

Senza il consenso delle persone rappresentatecosì deve avvenire la divulgazione. Il dissenso non deve essere esplicito, essendo sufficiente che la diffusione venga attuata senza che i soggetti ritratti abbiano acconsentito alla diffusione stessa, neanche implicitamente o per fatti concludenti. La pena edittale prevista è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000.

L’ipotesi del secondo comma dell’art. 612 ter c.p. punisce, con la medesima pena, chi pone in essere la condotta tipica del reato dopo aver ricevuto o comunque acquisito le foto o i video. La punibilità, quindi, viene estesa ai soggetti terzi che siano a qualsiasi titolo venuti in possesso delle foto e dei video.

In questo caso è richiesto però un ulteriore requisito rappresentato dalla finalità di recare nocumento alle persone rappresentate. Gli ulteriori tre commi della norma riprendono quanto previsto dagli ultimi tre commi dell’art. 612 bis c.p. (atti persecutori).

Le aggravanti.

  1. Una prima aggravante, a effetto comune, è prevista per i fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici
  2. Una seconda aggravante, questa volta ad effetto speciale, ricorre quando il reato è commesso in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il reato in esame presenta molte affinità con il delitto di stalking per ciò che attiene il regime della procedibilità, che è, di regola, a querela della persona offesa che deve essere proposta nel termine di sei mesi. Come per lo stalking la remissione della querela può essere unicamente processuale e può essere effettuata anche davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Si procede d’ufficio, nei casi previsti al quarto comma, ovvero di reato commesso in danno di persona in stato di gravidanza o in condizione di inferiorità fisica o psichica, o ancora per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con un minorenne, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Revenge porn e sexting.

Il fenomeno del revenge porn è strettamente collegato a quello del sexting. Con questo ultimo termine si intende lo scambiarsi contenuti piccanti attraverso smartphone e computer, molto in voga soprattutto tra i più giovani. Ma il sexting si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato tipo e non costituisce un illecito.

Il destino di immagini e video porno.

Non è semplice rimuovere immagini e video dalla rete e questo ha delle implicazioni sul piano psicologico della vittima del revenge porn. Due sono le operazioni possibili la rimozione di immagini e video e la deindicizzazione. I motori di ricerca possono effettuare solo questa attività per impedire che determinati dati, tipo nome e cognome, possano essere oggetto di ricerca in rete.

La rimozione di immagini e video, invece, è un’attività che va richiesta al gestore del sito in cui gli stessi sono caricati. L’impresa è alquanto ardua però, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di siti porno. Perché?

Un solo video può essere caricato dal medesimo gestore del sito in un altro sito e via via, dando vita ad un vero e proprio sistema di scatole cinesi del web. Molto spesso la richiesta di rimozione viene confusa con il diritto all’oblio, che è, in verità una cosa ben diversa.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 19681 del 2019 ha statuito che: “il giudice di merito ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.

Le critiche al Codice Rosso.

Ma la recente normativa contro le violenze in famiglia e sul revenge porn ha grosse carenze come dimostrano i recenti fatti di cronaca. Critico il commento di Francesco Greco, capo della Procura di Milano, dopo un caso di femminicidio:

«Nessuno vuole contestare il codice rosso, dico che sta diventando un problema a livello pratico, il problema è come gestirlo. Da quando è entrato in vigore il codice rosso, ci sono 30 allarmi al giorno, pari al numero di casi che vengono immediatamente segnalati in Procura dalle forze dell’ordine, e questo ci impedisce di concentrarci sui casi più gravi».

L’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza” non ha festeggiato, nonostante l’attesa norma sul revenge porn, l’approvazione del Codice Rosso.

Queste le dichiarazioni di Elena Biaggioni, coordinatrice della sezione penale del pool legale dell’Associazione rilasciate alla rivista Vanity Fair: «Siamo contrarie all’accelerazione fine a se stessa perché la specializzazione dei magistrati è fondamentale e accelerando non è detto che si trovi disponibile un magistrato preparato sul tema. Non è detto nemmeno che una donna sia pronta a parlare di tutto quello che le è accaduto, al di là di un singolo fatto denunciato, dopo tre giorni e magari non può dire tutto perché non ha ancora una via d’uscita dalla situazione in cui si trova».

In pratica l’approvazione della legge non garantisce la sicurezza delle donne, in quanto l’accumulo delle denunce, anche per il revenge porn,  non consentirà di definire in tempi rapidi i casi. Questa criticità della legge era già stata notata dalle associazioni anti-violenza.

Il Codice Rosso, infatti,  è stato varato senza che siano stati stanziati fondi, né tanto meno è stato incrementato il personale o sono stati istituiti corsi specifici di formazione. Un primo passo per contrastare l’odioso fenomeno del revenge porn è stato compiuto. Sarà necessario adesso affinare i meccanismi necessari per rendere il Codice Rosso sempre più efficiente.

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