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Autocertificazione Covid-19 illegittima: a rischio chi lo firma

Autocertificazione Covid-19: forti criticità.

Autocertificazione Covid-19: forti criticità.

L’ultimo modulo di autocertificazione rilasciato dal Ministero dell’Interno presente forti criticità giuridiche poiché contrario a norme di legge e può mettere a rischio chi lo firma. L’emergenza sanitaria che coinvolge il nostro Paese ha generato un proliferarsi di norme che hanno introdotto l’uso dell’autocertificazione da utilizzare per giustificare gli spostamenti.

Prima di esaminare nel merito l’ultimo modello di autocertificazione è bene fissare alcuni capisaldi:

  • 1) non vi è alcun obbligo legale di autocertificazione;
  • 2) il soggetto dichiarante nel momento in cui firma e rilascia l’autocertificazione incorre in gravi rischi di natura penale;
  • 3) il modello dell’autocertificazione così come formulato potrebbe integrare gli estremi di cui all’art. 414 c.p;
  • 4) l’autocertificazione viola l’art. 49 D.P.R. 445/2000;
  • 5) l’autocertificazione viola le norme in tema di Privacy laddove non sia preceduta da apposita informativa rilasciata dai Pubblici Ufficiali.

L’autocertificazione è obbligatoria?

Ripercorrendo l’excursus delle disposizioni normative e regolamentari che dall’inizio della emergenza ad oggi sono state adottate e pubblicate, si contano di 19 provvedimenti, in nessuno di questi viene imposto l’obbligo di utilizzare l’autocertificazione. Quindi in assenza di un obbligo specifico, il soggetto dichiarante lo fa su base volontaria. 

La versione attuale del modello di autocertificazione, chiede al soggetto che lo utilizza di dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue: di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, e, “di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19”.

Queste dichiarazioni sul piano della responsabilità comportano rischi elevati, in quanto, il soggetto dichiarante conferma circostanze relative al proprio stato di salute della quale però non ha sempre piena conoscenza. Inoltre dichiarare “di non essere risultato positivo al COVID-19” dovrebbe presupporre una azione di accertamento della positività al virus che in realtà nella stragrande maggioranza dei casi il dichiarante non ha compiuto, e, non può compiere autonomamente.

Pertanto, la compilazione dell’autocertificazione nel testo corrente, invita il dichiarante (ad essere sinceri lo si induce) a commettere un reato derivante dalla violazione dell’art. 495 1° comma cp e dalla violazione dell’art. 76 D.P.R. 245/2000

La violazione dell’art. 76 d.p.r. 445/2000 e suoi effetti penali.

Come già anticipato, è noto che lo screening sanitario completo di accertamento del contagio non è stato eseguito su tutta la popolazione, pertanto potrebbe ben accadere che il soggetto dichiarante sia positivo al virus senza saperlo. Sebbene questa circostanza sia nota e non contesta, a chiunque si metta alla guida e venga sottoposta al controllo, si chiede comunque di dichiarare sotto la propria responsabilità ad un Pubblico Ufficiale di non essere risultati positivi al COVID-19. 

Tale dichiarazione rilasciata su base volontaria, rischia di indurre il dichiarante a violare l’art. 495 c.p. comma 1 che prevede come sanzione la reclusione “da uno a sei anni”.

A questo va aggiunto che in materia autocertificazioni l’art. art. 76 del D.P.R. 445/2000 recita “Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”

Cioè per effetto dell’art. 76 DPR 445/2000 citato, il rilasciare dichiarazioni non veritiere tramite autocertificazione comporta le conseguenze penali di cui all’art. 495 comma 1 c.p. (reclusione “da uno a sei anni”). Dunque chiedendo al dichiarante di attestare e confermare sotto la propria responsabilità una circostanza di cui non può essere a conoscenza, lo Stato spinge alla commissione del reato di Falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punito dall’art. 495 1° comma c.p.c. e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Gli effetti della violazione dell’art. 49 del DPR 445/2000.

L’art. 49 del D.P.R. 445/2000 recita: “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità  CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (…)”. Per effetto di questa disposizione normativa, l’autocertificazione non può sostituire la certificazione medica e sanitaria, che resta l’unica strada attraverso la quale può certificarsi un dato sanitario rappresentato in questo caso dalla positività o meno al virus Covid-19

La ratio della norma innanzi enunciata è quella di tutelare gli interessi individuali e collettivi connessi con le certezze giuridiche di cui sono portatori tali certificati, interessi questi che sono tali da non consentire una semplificazione basata sulla loro sostituzione con altri strumenti di certezza né, tantomeno, sulla loro eliminazione dall’ordinamento.

Orbene, in caso di violazione di tale norma, ovvero l’utilizzo dell’autocertificazione in luogo del certificato medico, l’unica conseguenza è che le informazioni sanitarie rese non potranno che essere considerate inefficaci per violazione dell’art. 49 D.P.R. 445/2000.

Autocertificazione Covid-19 e privacy: i diritti del cittadino e gli obblighi per pubblica autorità.

I dati sanitari raccolti attraverso l’autocertificazione sono soggetti a tutela della Privacy, in virtù Direttiva (UE) 2016/680 (recepita in Italia con decreto Legislativo n° 51 del 18 Maggio 2018).

L’art. 10 del GDPR prevede che: il trattamento dei dati relativi alla salute è consentito solo se strettamente necessario e se:

  • a) autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
  • b) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica; o se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato.

Il trattamento di quei dati però prevede (si veda l’art. 13), per coloro che devono trattarli, un obbligo specifico di fornire all’interessato (cioè al soggetto che tali dati personali sta comunicando) una informativa specifica. Quindi, il Pubblico Ufficiale che raccolga direttamente dal titolare dati relativi allo stato di salute, è tenuto (in forza della Direttiva (UE) 2016/680) a fornire la informativa di cui all’art. 13 della medesima Direttiva.

Ove la raccolta dei dati avvenga in violazione della citata direttiva, l’interessato (nel caso di specie il soggetto dichiarante) avrà il diritto di proporre reclamo e ricorso giurisdizionale nei confronti della Autorità di Controllo, nonché ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del responsabile del trattamento dei dati (Artt. 52-53-54 della Direttiva) con la conseguenza che avrà anche diritto al risarcimento dei danni ex art. 56 della Direttiva.

Conclusioni.

L’articolo non vuole rappresentare in alcun modo un modello per eludere le norme vigenti, che vanno rispettate, ma porre al centro del dibattito dell’opinione pubblica come, nei momenti di emergenza, la mancata preparazione o la scarsa sinergia tra i Ministeri, fa compiere passi falsi, e al contempo induce a commettere degli errori, con risvolti giudiziari. 

Leggi anche: Covid-19: i DPCM e la limitazione della libertà personale

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