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Istigazione ed aiuto al suicidio: il caso Marco Cappato

Istigazione ed aiuto al suicidio: il caso Marco Cappato

Caso Marco Cappato.

Il Caso di Marco Cappato: prefazione. Il tema dell’eutanasia “la dolce morte” (in Italia), inizia a fare capolino con le vicende che hanno coinvolto Eluana Englaro e Piergiorgio Welby. Queste ultime hanno scatenato, all’epoca, un dibattito molto vivace sul tema ma che, andando avanti con il tempo, si è assopito.

Nonostante i buoni propositi iniziali da parte di tutte le Istituzioni ed i rappresentanti parlamentari, non si era riusciti a trovare un accordo per modificare la legislazione, carente in materia. Il dibattito si è improvvisamente riacceso con il caso di Fabio Antoniani, meglio noto come DJ Fabo.

La vicenda di Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo.

La vicenda è ormai ben nota, Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo, subisce nel 2014 un gravissimo incidente stradale in seguito al quale rimane tetraplegico e cieco. Quel che gli resta è le piena lucidità mentale e il senso del dolore. Dopo diversi tentativi di terapie e ricoveri, le sue condizioni cliniche vengono dichiarate irreversibili.

Non arrendendosi, si sottopone a cure sperimentali in India, basate sull’uso delle cellule staminali ma senza alcun risultato. A quel punto Fabiano comincia a maturare l’idea di porre fine a quella che non considera neanche più “vita”.

Con l’aiuto della fidanzata e della madre, entra in contatto con l’associazione “Luca Coscioni” ed in particolare con il suo tesoriere, Marco Cappato. Quest’ultimo prospetta a Fabiano e alla sua famiglia diverse possibili strade per dare corso alla sua volontà di togliersi la vita; tra le tante, quella di recarsi in Svizzera per accedere al c.d. “suicidio assistito”, pratica consentita in quella Nazione.

La scelta dell’Antoniani, già in precedenza irrevocabile e determinata a percorrere la strada del suicidio, si indirizza quindi nel cercare l’aiuto in tal senso; una strada che lo porterà, il 27 febbraio 2017, a porre fine alla propria vita in una clinica vicino Zurigo.

A seguito degli eventi appena descritti, Marco Cappato viene indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per il reato p.p. dall’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio).

Durante le indagini i Pubblici Ministeri individuano la fattispecie di riferimento dell’art. 580 c.p., in particolare la condotta di “partecipazione materiale” nel suicidio altrui escludendo, al contrario, tanto l’ipotesi di omicidio del consenziente quanto quella di “aiuto morale”, ossia l’istigazione o il rafforzamento del proposito suicida.

Ritengono, I Pubblici Ministeri, che l’atto estremo è stato compiuto liberamente da Fabiano, il quale ha così conservato il “dominio sull’azione esecutiva”. Inoltre, essi puntualizzano come l’autonoma e libera formazione della volontà suicida emerge con lampante chiarezza dagli atti di indagine.

Individuata la sola partecipazione materiale al suicidio, gli stessi però argomentano, andando contro alla giurisprudenza di legittimità in materia che “sembra più conforme a criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche al fine di evitare la criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma, che solo la condotta di chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, possa essere oggetto di rimprovero penale”.

Pertanto, a conclusione delle indagini, i Pubblici Ministeri milanesi, nel maggio 2017 decidono di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento, non individuando nella condotta del Cappato tali elementi.

Il Gip però, ritenendo di non poter accettare la richiesta da parte della Procura della Repubblica, nel mese di luglio, fissa udienza per la discussione.

A seguito dell’udienza, con una articolata argomentazione, il Giudice ha imposto ai p.m. di formulare l’imputazione nei confronti di Marco Cappato, sia per la condotta di “aiuto”, sia con riferimento al “rafforzamento” del proposito suicida che questi avrebbe operato sull’Antoniani.

La duplice argomentazione del giudicante si fonda sull’unica pronuncia della Cassazione attinente al caso in esame, in particolare, il Gip ha rigettato l’interpretazione restrittiva della condotta agevolatoria del suicidio.

Egli ha affermato che la norma sanziona “ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del proposito suicidario”.

Inoltre ha ritenuto che la condotta di Cappato abbia costituito anche una forma di rafforzamento della volontà suicida dell’Antoniani.

Infatti, secondo il giudice, nonostante DJ Fabo fosse già fermamente determinato a morire al momento in cui è entrato per la prima volta in contatto con Marco Cappato, la prospettazione da parte di quest’ultimo della possibilità di recarsi in Svizzera per accedere al suicidio medicalmente assistito, avrebbe costituito un deciso rafforzamento della volontà di attuare il suicidio.

Il Gip, infine, si è interrogato sulla compatibilità della disciplina legislativa con i principi costituzionali e convenzionali. Il punto di partenza del ragionamento è stato l’art. 32 c.2 Cost. nella lettura fornita dalla giurisprudenza nei casi Englaro e Welby.

Infatti emerge, con tutta evidenza, un diritto a lasciarsi morire solo per mezzo del rifiuto ad un qualsiasi trattamento sanitario.

Il giudice valorizzando la distinzione che sussiste tra la condotta di chi lascia che la natura faccia il suo corso (adottando al più terapie palliative e antidolorifiche) e chi attivamente anticipa il momento del decesso afferma che: non soltanto non possa ricavarsi un “diritto ad una morte dignitosa” ma che anzi, l’esistenza di un tale diritto sia certamente da escludersi.

Inoltre egli, al fine di rafforzare la sua motivazione ed adottare un tesi restrittiva, richiama il testo del d.d.l. approvato dalla Camera ed in esame al Senato in materia di “disposizioni anticipate di trattamento”, il quale si limita a recepire lo status quo giurisprudenziale in materia di “eutanasia passiva”, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le quali si soffermano soprattutto sull’assenza di uno specifico obbligo di consentire pratiche di suicidio assistito.

Pertanto, in base a queste considerazioni, egli ha adottato l’unica soluzione possibile in base alla legislazione (anche Europea) attuale: chiedere agli stessi pubblici ministeri che avevano richiesto l’archiviazione del procedimento, di formulare l’imputazione a carico di Marco Cappato, sia per “aiuto” al suicidio che per aver “istigato” DJ Fabo a compierlo tramite il trasferimento alla clinica svizzera.

Ora Marco Cappato dovrà rispondere innanzi al Tribunale di Milano del reato di aiuto ed istigazione al suicidio.

In conclusione, ognuno di noi, moralmente, può essere o non essere d’accordo, e sicuramente occorre, alla luce dei sempre più frequenti casi in materia, adottare una legislazione chiarificatrice.

Per ora i limiti imposti sono quelli fissati dall’Articolo 32 della Costituzione Italiana che mi permetto di riportare: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Leggi anche: Suicidio assistito: da Tommaso Moro alla Consulta

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