Diritto

Diritto all’oblio nell’era digitale

La diffusione dei dati personali.

Diritto all’oblio: la cancellazione e la rinuncia ad ogni ulteriore diffusione dei dati personali. L’era digitale ha cambiato tutto, compreso il senso del dimenticare, disegnando un mondo in cui ogni informazione è sempre attuale, accessibile e disponibile.

Diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare al proprio onore o alla propria reputazione da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti e che sono divenuti oggetto di cronaca.

L’oblio oggi torna prepotentemente alla ribalta sotto forma di diritto sancito da una sorprendente sentenza emessa nel 2014 dalla Corte di Giustizia Europea, che consente ai cittadini europei di richiedere la rimozione dal motore di ricerca dei contenuti inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti alla loro immagine attuale. La pronuncia della Corte di Giustizia non ha esitato a superare i confini nazionali: in Italia, ad esempio, essa è stata recepita sin da subito.

Tra le prime rilevanti sentenze in argomento, si segnala la n. 23771/2015 emessa dal Tribunale di Roma con la precisazione che il diritto all’oblio non è altro che una peculiare espressione del diritto alla riservatezza. Esso, di conseguenza, rende ogni cittadino legittimato a chiedere al singolo motore di ricerca che siano rimossi i contenuti delle pagine web che lo dipingono in maniera non attuale e che sono idonei a ledere la propria reputazione e la propria riservatezza.

La sentenza n. 23771/2015 del Tribunale di Roma

La sentenza n. 23771/2015 del Tribunale di Roma rileva anche per aver chiarito quali sono i presupposti al ricorrere dei quali è possibile ottenere l’attuazione del diritto all’oblio. Innanzitutto, si è sancito che il fatto che si intende “dimenticare” non sia recente ma, piuttosto, risalente nel tempo. In secondo luogo, si è precisato che tale fatto, in aggiunta, deve avere uno scarso interesse pubblico.

Resta fondamentale procedere ad un bilanciamento del diritto all’oblio sia con il diritto di cronaca che con l’interesse pubblico a conoscere le informazioni che possono essere acquisite. E’ opportuno precisare che la cancellazione non è immediata né, tantomeno, automatica. Ciò rende evidente come l’esercizio del diritto all’oblio non sia in realtà così semplice come ad alcuni può sembrare.

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