Diritto

Il diritto d’autore e il contratto di ghostwriting

Il diritto d’autore e il contratto di ghostwriting: una convivenza impossibile e scomoda.

Sempre più spesso si fa ricorso a figure di professionisti disposti a fornire il loro intelletto per elaborare opere (libri, testi, articoli di giornali, ecc.) a favore di coloro che in cambio dell’opera stessa, e della paternità, corrispondono un compenso economico. La figura che svolge questo tipo di attività lavorativa viene chiamata ghostwriter.

Prima di analizzare la figura del ghostwriter e il suo legame con il diritto d’autore è opportuno separare gli argomenti iniziando dalla definizione del diritto d’autore.

Cos’è il diritto d’autore?

Il diritto d’autore è quell’insieme di norme che disciplina le opere dell’ingegno delle persone ossia, serve a tutelare le creazioni intellettuali in modo tale che esse possano essere correttamente attribuite ai loro autori e questi ultimi possano rivendicare i propri diritti anche economici sulle stesse.

Il diritto d’autore è un istituto giuridico che trova la sua disciplina principale nella Legge 633/1941, intitolata Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e si compone di 206 articoli.

La tutela fornita dal diritto d’autore si dirama verso due direzioni: la prima concerne il riconoscimento della paternità dell’opera (cosiddetto diritto morale d’autore), la seconda, riguarda il diritto a sfruttare economicamente l’opera stessa (diritto patrimoniale d’autore).

L’ideatore, l’autore o l’artista che realizza l’opera, oltre a vedersi riconoscere il diritto alla paternità, possiede le seguenti prerogative, tra le quali vanno annoverate:

  • farsi riconoscere come autore dell’opera e impedire che altre persone se ne attribuiscano indebitamente la paternità;
  • apportare all’opera tutte le modifiche che ritiene necessarie;
  • decidere se pubblicare o meno l’opera (diritto d’inedito).

Chi è il ghostwriter?

Il ghostwriter (in inglese «scrittore fantasma») o scrittore ombra è un professionista pagato per scrivere libri, articoli, storie e pubblicazioni scientifiche o – in campo musicale – composizioni, ufficialmente attribuiti ad un’altra persona.

Celebrità e capi politici assumono spesso ghostwriter per scrivere o sistemare autobiografie, articoli, discorsi o altro materiale. Nella musica i ghostwriter operano nel genere classico, pop, country, rap o nelle colonne sonore dei film.

L’invenzione di questa figura è fatta risalire ad Edward Bernays, pubblicista e pubblicitario statunitense di origine austriaca, celebre per la sua parentela con Sigmund Freud. Potremmo quindi affermare che si tratta di una figura di matrice anglosassone.

Diritto d’autore e ghostwriting: un problema giuridico inesistente.

L’art. 6 della legge sul diritto d’autore recita:Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”.

L’art. 20 della citata legge dispone: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.”

I summenzionati articoli incentrano la loro tutela sul c.d. diritto alla paternità dell’opera e sui poteri che l’autore può esercitare nei confronti di chiunque.

Il diritto riconosciuto dall’art. 6 assume una valenza molto forte poiché l’art. 22 così dispone: “I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili..”. Viene così sancito un principio inossidabile, la paternità non può essere alienata, cioè venduta o ceduta.

Accanto alla inalienabilità, sempre nella succitata legge, viene sancito un ulteriore principio, l’art. 23 infatti prevede: “Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.”.

Quindi il diritto alla paternità dell’opera non solo è inalienabile ma anche imprescrittibile e si trasmette ex lege agli eredi del creatore dell’opera.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi che valenza giuridica possano assumere i contratti di ghostwriting?

Per rispondere a questo interrogativo si è deciso di interpellare l’Avv. Sara Marziliano del foro di Bari, esperta in tema di contrattualistica, che ha curato alcune vicende relative alla rivendicazione del diritto di paternità in favore di un grafico/creatore barese.

Per l’Avv. Marziliano: “Il contratto di ghostwriting è sicuramente una obbligazione giuridica sinallagmatica, cioè, una parte chiamata ghostwriter si impegna a produrre in favore di un’altra parte una determinata opera, l’altra parte invece si impegna a corrispondere il compenso pattuito.”

L’Avvocato riferisce che “un contratto, per essere considerato valido e produttivo di effetti giuridici, secondo l’ordinamento giuridico italiano, deve rispettare quanto disposto dagli articoli 1325 e seguenti del codice civile. Nel caso del contratto di ghostwriting, la causa, quale elemento indefettibile del contratto, giusta art. 1325 c.c, per considerarsi valida deve essere lecita, ovvero non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.”.

Aggiunge anche che: “L’art. 1343 c.c. fa riferimento al concetto di norme imperative, un elemento complesso a prima lettura ma di facile esplicazione, la norma imperativa è quella regola contenuta in una legge, o atto avente forza di legge, che se violata produce la nullità, annullabilità, inesistenza o inefficacia di una obbligazione giuridica.”

Ritornando al caso in esame, conclude l’Avvocato Marziliano, “nel contratto di ghostwriting, la causa è illecita, poiché è contraria all’art. 6 (norma imperativa) della succitata legge, quindi il contratto è nullo, non potrà produrre effetti giuridici, e, ove questi si siano già prodotti, sarà necessario ripristinare la situazione allo status quo ante con effetto redibitorio per la parti.”

Detto ciò, non resta che considerare il contratto di ghostwriting una figura “aliena” all’interno dei contratti disciplinati dall’ordinamento giuridico italiano, del tutto incompatibile con i principi di valorizzazione e tutela dell’arte che caratterizzano lo Stato Italiano.

Secondo alcuni autori il problema della nullità del contratto di ghostwriting potrebbe essere superato; se all’autore è concesso attribuire la paternità dell’opera usando uno pseudonimo, ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge 633/1941, dovrebbe essere data la facoltà di utilizzare un nome diverso dal proprio al quale attribuire la paternità.

In verità la problematica verte su due tematiche diverse: l’utilizzo dello pseudonimo non risolverebbe il problema in quanto la legge da tempo ha equiparato lo pseudonimo al nome dell’autore; infatti lo pseudonimo rappresenta il “mezzo” tramite cui l’autore intende essere identificato, mentre il nome altrui non lo è.

Conclusioni.

Concludendo possiamo affermare che il legislatore con la legge sul diritto d’autore ha inteso da un lato fornire strumenti di tutela giuridica all’artista in quanto soggetto di diritto, sia valorizzare la “creatività” quale capitale umano, elemento di cui l’Italia deve essere fiera, conservando i valori tradizionali e culturali che da sempre ci contraddistinguono nel mondo.

Leggi anche: La tecnologia in soccorso del diritto d’autore: primi spunti riflessivi

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Commenti ( 1 )
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  • esse

    Buonasera, il ghostwriter che scrive articoli per una piattaforma, che mette in contatto autori con aziende, potrebbe menzionare queste aziende nel proprio curriculum vitae, o sul sito web/blog? Questo infrange il rispetto di segreti aziendali e commerciali cioè le “Informazioni riservate” ? Grazie