Tax

Decreto Ristori Bis 2020: ossigeno per la ripartenza delle attività

Decreto Ristori Bis 2020: il punto.

L’emergenza epidemiologica incede senza sosta mettendo a repentaglio la salute dei lavoratori e la stabilità finanziaria delle attività interessate dalle restrizioni disposte negli ultimi mesi.

Per porre un argine temporaneo al malessere imprenditoriale, il Governo ha adottato il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori Bis”) recante un pacchetto di misure urgenti a sostegno delle categorie di attività più colpite dagli effetti della congiuntura economica negativa.

Rideterminazione del contributo a fondo perduto.

L’art. 1 del D.L. in esame dispone, in primo luogo, l’ampliamento della platea di soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal precedente “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). 

In particolare, alle categorie di attività elencate nell’allegato 1 al D.L. n. 137/20 si aggiungono, tra le altre:

  • ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
  • gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  • attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Per i soggetti già beneficiari del contributo che subiscono ulteriori restrizioni all’attività in quanto operanti nelle aree territoriali ad alto rischio, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.

Si ricorda che, per le attività che non hanno usufruito del precedente contributo previsto dal D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), le some saranno erogate previa presentazione della domanda; l’erogazione sarà automatica, entro il 15 novembre, per i soggetti che hanno già inoltrato domanda di ristoro in precedenza.

L’importo dell’indennizzo varia dal 100% al 400% delle somme già incassate con il contributo previsto dal Decreto Rilancio, e comunque per un importo massimo di 150.000 euro, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Nuovo contributo a fondo perduto.

L’art. 2 introduce, invece, un ulteriore contributo a fondo perduto rivolto agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre scorso, mediante cui, sulla base della curva epidemiologica e dei dati diramati dalle autorità sanitarie locali, le Regioni sono state suddivise in tre aree corrispondenti a tre differenti livelli di criticità (i.e. zona gialla, arancione e rossa).

L’indennizzo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ed è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

  • hanno la partita IVA attiva e svolgono, come attività prevalente, una di quelle rientranti nei codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto legge in esame;
  • hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona rossa).

Tra le attività riportate nell’Allegato 2, rientrano, a titolo non esaustivo:

  • grandi magazzini;
  • commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
  • commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
  • commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
  • servizi degli istituti di bellezza;
  • attività di tatuaggio e piercing;
  • servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi quelli veterinari).

Anche per il nuovo contributo, l’importo erogato non potrà essere superiore a 150.000 euro.

Credito d’imposta sugli affitti.

Per le imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato 2 al D.L. in commento, operanti nelle “zone rosse” è previsto un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato, pari al 60% del canone di locazione per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione seconda rata IMU e sospensione contributi previdenziali.

Colpo di spugna sulla seconda rata IMU per le imprese operanti nelle Regioni maggiormente a rischio (zone rosse), a condizione che i proprietari degli immobili soggetti a imposta municipale siano anche gestori delle attività.

Sospensioni a due vie, invece, per contributi previdenziali e assistenziali: per le attività che operano nelle zone gialle, la sospensione opera per il mese di novembre, mentre per le attività operanti nelle zone arancioni e rosse la sospensione è accordata per entrambi i mesi di novembre e dicembre.

I pagamenti dei contributi sospesi dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, mediante dilazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della dilazione.

Di Giancarlo Marzo, Managing Partner presso lo Studio legale e tributario Marzo Associati e Corrado Gallo, Partner presso lo Studio legale e tributario Marzo Associati.

Leggi anche: Definizione agevolata dei ruoli: ora tocca alle liti pendenti

affitticodici atecocontributicontributi previdenzialicontributo a fondo perdutodecretodpcmemergenza covid19fatturatogovernoimposta municipaleimprenditoriaimuindennizzopagamenti sospesipiano anti crisiristori bisstabilità finanziariazona giallazona rossa