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Definizione agevolata dei ruoli: ora tocca alle liti pendenti

La palla passa ad Equitalia

Si è appena conclusa la prima fase della cd “rottamazione” delle cartelle esattoriali, introdotta dal D.L. n. 193/2016, e relativa alla definizione dei carichi affidati ad Equitalia a partire dal 2000 fino al 31 dicembre 2016. La parola ora all’Agente riscossore che avrà l’onere, entro il 15 giugno prossimo e previa verifica delle istanze presentate, di inviare ai contribuenti aderenti la comunicazione degli importi dovuti ai fini del perfezionamento della definizione.

L’avvio dell’operazione non era stato dei migliori. In fase di lancio, infatti, la rottamazione aveva riscosso il misero consenso di circa 12 mila contribuenti con un controvalore in termini di entrata per l’Erario molto scarno.

Il timore che l’intera operazione potesse risolversi in una debacle totale, ha, tuttavia, lasciato posto, negli ultimi mesi, ad una vera e propria corsa alla rottamazione che ha fatto registrare un’affluenza superiore alle aspettative iniziali.

Ciò è stato reso possibile anche grazie all’intervento del Legislatore che, con l’emanazione in tempi brevissimi di un apposito decreto legge (D.L. n. 36/2017 del 28 marzo), ha esteso al 21 aprile il termine ultimo di presentazione dell’istanza di adesione alla sanatoria.

Nonostante, dunque, la poca chiarezza normativa e i dubbi relativi alla disparità di trattamento tra contribuenti (a discapito di quelli dimostratisi più “solerti” nel corso degli anni) riscontrati sin dall’entrata in vigore del decreto legge, la sanatoria sembra, comunque, aver riscosso un inaspettato successo.

Un rapido sguardo ai dati statistici dell’operazione, rende più semplice l’analisi di questo climax di adesioni

In attesa che vengano diramati dati ufficiali relativi al numero preciso di istanze presentate, si registrano, al momento, un totale di più di 800 mila adesioni giunte ad Equitalia, di cui:

  • il 54% (+4,5% rispetto a febbraio) presentate attraverso il portale web dell’ente;
  • il 43% (-5,9% da febbraio) direttamente agli sportelli;
  • e, infine, un 3% tramite posta semplice o raccomandata, per un totale di accessi al portale web dell’Agente pari a più di 5,2 milioni, ossia più del doppio di quelli registrati nella fase iniziale dell’operazione (novembre 2016 – gennaio 2017).

Equitalia, dal canto suo, ha reso noto che, a far data al 21 marzo scorso, il controvalore lordo delle quasi 800 mila istanze presentate fino ad allora raggiungeva gli 8,3 miliardi di euro, un risultato al di la di ogni più rosea aspettativa.

Prossima dead line fissata al 15 giugno 2017

Come previsto dall’art. 6, comma 3 del D.L. 193/2016, novellato dal D.L. n. 36 del 27 marzo scorso, entro il 15 giugno 2017, l’Agente comunicherà ai contribuenti aderenti, i debiti rientranti effettivamente nella definizione agevolata, l’esatto ammontare dell’importo dovuto, nonché la scadenza delle rate eventualmente indicate dal contribuente nel piano di definizione.

Assolto l’onere comunicativo da parte dell’Agente riscossore, si aprirà la terza ed ultima fase di “saldo” del debito esperibile attraverso i bollettini di pagamento allegati alla comunicazione di giugno ovvero, se debitamente indicato nell’istanza, attraverso l’addebito su conto corrente.

Proroga di un anno per i contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma

Con il D.L. n. 8/2017, il Governo ha varato l’estensione dei termini previsti dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, disponendo che per tali soggetti, le scadenze relative alla definizione agevolata, sono prorogate al 2018. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018.

Prorogate di un anno anche le altre scadenze previste per la definizione, comprese quelle relative ai pagamenti degli importi dovuti. Chiusa una porta, si apre un portone.

Terminata la fase iniziale di rottamazione dei ruoli, prende avvio la definizione agevolata delle liti tributarie

Con il D.L. n. 50/2017 del 24 aprile scorso, già ribattezzato in maniera sarcastica col vezzeggiativo “Manovrina”, il Governo ha, di fatto, corretto il tiro della “Legge di Bilancio 2017”, fortemente criticata da Bruxelles.

Tra le novità fiscali contenute nel decreto e riguardanti sia imprenditori che professionisti, spunta, oltre alla modifica della disciplina del reclamo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, la rottamazione delle liti tributarie pendenti in ogni grado e stato del giudizio.

L’art. 11 del D.L. 50/17 prevede, infatti, la “possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate” versando le imposte dovute sull’atto originante la controversia, al netto di sanzioni e interessi di mora.

La norma ammette la sanatoria per le controversie con costituzione in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Il nuovo meccanismo prevede che i contribuenti in lite possano chiedere la sospensione dei procedimenti ancora in corso – anche in fase di Cassazione e rinvio – facendone richiesta all’autorità giudiziaria competente entro il 30 settembre 2017.

Le controversie verranno sospese su richiesta del contribuente: in tal caso il processo è sospeso sino al 10 ottobre 2017. All’atto di presentazione di copia della domanda di definizione e di versamento della prima o unica rata, seguirà un’ulteriore sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018.

Aspetto rilevante della nuova sanatoria, è la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione. La sospensione riguarda i termini in scadenza dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017, ad esclusione, quindi, dei ricorsi presentati in primo grado a partire dal 1° gennaio 2017.

La norma, infine, prevede che, qualora l’importo dovuto sia inferiore ai 2.000 euro, il termine entro cui versare l’intero dovuto sarà quello previsto per la prima rata (30 settembre 2017). Nel caso in cui, invece, gli importi superino la soglia dei 2.000 euro, il contribuente avrà diritto alla dilazione del dovuto in tre rate di cui:

  • la prima pari al 40%, entro il 30 settembre 2017;
  • la seconda, per l’altro 40%, entro il 30 novembre 2017;
  • la terza, per il restante 20%, entro il 20 giugno 2018.

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