Il danno da vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata: è sufficiente provare l’inadempimento per ottenere il risarcimento? Con l’arrivo di settembre, per molti sono terminate le attesissime vacanze estive quali occasioni di relax, svago e divertimento. Il periodo più atteso dell’anno però, può rivelarsi a volte alquanto deludente. Ciò a seguito di un vero e proprio danno patrimoniale, come la perdita […]

Settembre 2016
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Danno da vacanza rovinata: art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs.. 79/2011).

Danno da vacanza rovinata: è sufficiente provare l’inadempimento per ottenere il risarcimento?

Con l’arrivo di settembre, per molti sono terminate le attesissime vacanze estive quali occasioni di relax, svago e divertimento. Il periodo più atteso dell’anno però, può rivelarsi a volte alquanto deludente.

Ciò a seguito di un vero e proprio danno patrimoniale, come la perdita di un bagaglio che ha un valore economico da risarcire. Oppure, a causa di un ritardo del volo aereo che ha determinato la perdita della coincidenza e conseguentemente l’acquisto di un altro biglietto aereo. Il danno da vacanza rovinata consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax.

Danno da vacanza rovinata: art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs.. 79/2011).

L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs.. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta” a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza.

Si tratta di una voce di danno non patrimoniale nelle sue accezioni biologiche, morali ed esistenziali. L’espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del “Codice del Turismo” ha dunque sanato questa lacuna, tutelando pienamente il turista.

Prima del d. lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. La norma però, limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale “nei casi previsti dalla legge”.

Quanto al danno da “vacanza rovinata”, dunque, prima del 2011 non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente garantito, come il diritto alla salute.

Le cause del danno. Ora il danno può essere determinato:

  • sulla base delle aspettative deluse precedenti al viaggio;
  • dai disagi ricevuti durante il viaggio;
  • nonché tutte le conseguenze subite dal turista a causa dell’inesatto adempimento.

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