De Tommaso c. Italia: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

De Tommaso c. Italia: Misure di prevenzione. La Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza di condanna all’Italia (De Tommaso vs. Italia) ha sancito che: “le misure di prevenzione possono essere applicate ma a patto che la legge fissi in modo chiaro le condizioni per garantirne la prevedibilità e per limitare un’eccessiva […]

Marzo 2017
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De Tommaso c. Italia: Misure di prevenzione.

De Tommaso c. Italia: Misure di prevenzione.

La Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza di condanna all’Italia (De Tommaso vs. Italia) ha sancito che: “le misure di prevenzione possono essere applicate ma a patto che la legge fissi in modo chiaro le condizioni per garantirne la prevedibilità e per limitare un’eccessiva discrezionalità nell’attuazione”.

La decisione affronta specificamente le misure di prevenzione personali muovendo dal ricorso presentato nell’interesse del De Tommaso dal suo rappresentante, l’avvocato barese di scuola Depascaliana, Domenico Conticchio.

Giova rammentare che le misure di prevenzione sono misure special-preventive dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi e vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum.

Nel caso di specie: il ricorrente De Tommaso era stato sottoposto dal Tribunale di Bari alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’imposizione dell’obbligo di soggiorno per due anni, in quanto considerato soggetto socialmente pericoloso.

Con una decisione del 28 gennaio 2009, la Corte di Appello annullava la misura di prevenzione in quanto non riteneva sufficienti le prove circa la sua pericolosità. Il De Tommaso, invero, era stato condannato nel 2003 per traffico di droga e traffico illegale di armi e aveva scontato quattro anni di pena detentiva.

Le sue attività connesse al traffico di stupefacenti risalivano, quindi, a più di cinque prima; ed era stato solo condannato, in seguito, per evasione nel 2004, a causa della violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione. L’informativa dei carabinieri del 26 gennaio del 2008, che collegava il predetto con pregiudicati (con i quali era stato visto parlare), non sono ritenute sufficienti per dedurne la sua pericolosità, considerando che il soggetto non era più sottoposto a procedimenti giudiziari.

La Corte d’Appello riteneva che non solo le attività illegali fossero risalenti, ma che non si era tenuto conto della sopravvenuta rieducazione del reo e dell’onesta attività lavorativa ormai svolta dal proposto (nonché dell’assenza di rapporti con delinquenti abituali).

De Tommaso e la Corte Europea dei diritti dell’uomo

Il De Tommaso decideva di adire la Corte Europea dei diritti dell’uomo, invocando la violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà ed alla sicurezza) e dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 (diritto alla libertà di movimento) per lamentare l’arbitrarietà e la durata eccessiva della misura di prevenzione irrogata.

Invocava altresì l’articolo 6§1, denunciando la mancata celebrazione di udienze pubbliche dinanzi alla Corte di Appello di Bari nonché la non rispondenza ai criteri dell’equo processo. Infine, lamentava la violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), per non aver avuto a disposizione uno strumento efficace con cui chiedere un risarcimento danni, per l’ingiustizia subita nei tribunali nazionali.

Passiamo ad analizzare il percorso argomentativo seguito dalla Corte EDU, in merito al gravame presentato dall’avvocato barese: Articolo 5

I Giudici hanno ritenuto inammissibile la censuraexart. 5. Tale norma garantisce un diritto alla libertà in senso fisico, che può essere violato solo con atti dideprivation of liberty e non di mera restriction. In questo caso, a ben vedere, il ricorrente non era stato del tutto privato della propria libertà, essendo quest’ultima stata solo parzialmente limitata.

In considerazione degli effetti della sorveglianza speciale e delle modalità della sua applicazione, la Corte ha illustrato come gli obblighi imposti al Sig. De Tommaso afferivano, infatti, solo a limitazioni della sua libertà di movimento.

Articolo 2 del Protocollo n. 4

La legge n. 1423/1956 ha rappresentato la norma fondamentale che disciplinava le singole misure di prevenzione imposte al Sig. De Tommaso. La disposizione che consente di restringere la libertà di movimento deve essere accessibile al cittadino, nonché da quest’ultimo prevedibile quanto ai suoi effetti. La prevedibilità passa, evidentemente, attraverso il rispetto di un principio di precisione della norma, che consenta al cittadino di regolare a priori la propria condotta.

In primis, la Corte ha ritenuto che la legge n. 1423/1956 abbia soddisfatto il requisito di accessibilità. Stabilisce, invece, che la disciplina in questione non garantisca la prevedibilità dei suoi effetti, in considerazione sia della tecnica di determinazione dei destinatari sia dei contenuti delle misure di prevenzione.

Orbene, l’applicazione di tali misure è rimasta legata ad un giudizio prognostico da parte delle corti nazionali dal momento che, né la legge né la Corte Costituzionale hanno identificato con chiarezza gli “elementi di fatto” o gli specifici tipi di comportamenti che debbano essere presi in considerazione nella valutazione della pericolosità sociale del proposto, al fine dell’adozione delle misure di prevenzione.

Si è rilevato che il Tribunale pugliese, avesse basato la propria decisione sulla sussistenza di tendenze criminali “attuali” da parte del Sig. De Tommaso, pur senza far riferimento ad alcun comportamento specifico o di rilevanza penale alla condotta attribuitagli.

Come motivo fondante l’adozione della misura, il Tribunale barese aveva esposto la circostanza che il Sig. De Tommaso non avesse una “occupazione stabile e lecita” e che la sua vita fosse caratterizzata dalla stabile frequentazione di criminali di spicco e dalla commissione di reati.

In soldoni… i giudici avevano basato il loro ragionamento sull’ipotesi di “tendenze criminali”, sebbene tale criterio fosse stato già ritenuto dalla Corte Costituzionale insufficiente per definire una specifica categoria di soggetti.

La legge in vigore all’epoca dei fatti, non avendo fornito una chiara indicazione della portata o delle modalità di esercizio dell’ampia discrezionalità conferita ai Giudici nazionali, non era idonea a consentire al ricorrente di adeguare la propria condotta al fine di prevedere con sufficiente grado di certezza l’applicazione delle misure di prevenzione.

La Corte, inoltre, nega la conformità al principio di tassatività del contenuto delle misure di prevenzione. Alcune delle misure imposte al Sig. De Tommaso erano state formulate in termini molto generici e con prescrizioni estremamente vaghe e indeterminate.

Fra le prescrizioni imposte dal Tribunale è il caso di ricordarne alcune, in virtù della loro notevole vaghezza. Il De Tommaso doveva tra l’altro “condurre una vita onesta e rispettosa della legge”, “evitare di entrare in relazione con pregiudicati”, “evitare di frequentare bar, discoteche, case chiuse, sale giochi, manifestazioni pubbliche”.

È stato, quindi, impossibile per il ricorrente verificare la effettiva portata delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale.

Si è concluso che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora, ordinata nei confronti del Sig. De Tommaso, non era stata resa sulla scorta di una legge adeguata ai requisiti dettati dalla CEDU e che, quindi, vi era stata una palese violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione per assenza di prevedibilità della legge.

Articolo 6§1

La Corte ha ammesso che le udienze dinanzi alla Corte di Appello di Bari non erano state celebrate pubblicamente, ma vi è di più. Nel caso di specie andavano valutate le ragioni che avrebbero imposto la celebrazione in pubblica udienza, tenendo conto che i Tribunali nazionali avrebbero dovuto valutare aspetti quali la personalità, il comportamento e pericolosità del richiedente che sarebbero stati posti a fondamento della applicazione della misura di prevenzione.

Ha, quindi, dichiarato che vi era stata una violazione dell’articolo 6§1, il quale garantisce ad ogni persona il diritto ad una pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge. Per il resto, la Corte ritiene che nel caso in questione, il procedimento si è svolto nel rispetto delle regole del giusto processo ex art. 6, c. 1., tanto è vero che il decreto del Tribunale di Bari è stato annullato dalla Corte di Appello di Bari (§ 172).

Articolo 13 in relazione all’art. 2 Protocollo n. 4

È stato osservato come il De Tommaso era stato in grado di presentare ricorso alla Corte di Appello di Bari, sostenendo che vi era stata una violazione di legge nella applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora.

Dopo aver esaminato i presupposti e la proporzionalità della misura, la Corte di Appello ne aveva disposto l’annullamento.

Pertanto, la Corte non ritiene sussistente una violazione dell’art. 13 della Convenzione, in rapporto all’art. 2 Prot. IV, in quanto il ricorrente ha goduto di un rimedio effettivo che li ha fornito la possibilità di sollevare le sue contestazioni per la violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Equa soddisfazione (art. 41)

L’Italia è stata condannata a corrispondere al ricorrente € 5.000 per il danno non patrimoniale ed € 11.525 per i costi sostenuti e le spese processuali.

Occorre precisare che l’opinione dissenziente del giudice Paulo Pinto de Alburqueque, che ho avuto modo di intervistare in un recente convegno all’Università Luiss, contestava, ab origine, l’impostazione della pronuncia ritenendo che le misure di prevenzione personali previste dalla l. 1423/’56 abbiano natura penale e debbano essere sottoposte alle garanzie della materia penale ex art. 6 della Convenzione.

Con la sentenza De Tommaso, quindi, la Corte Edu riconosce la violazione del principio di tassatività della legislazione in materia. Si contesta l’applicazione di misure che limitano la libertà di circolazione dei cittadini, fondate su un mero pregiudizio di pericolosità sociale laddove non sono tassativamente indicati i presupposti di tale giudizio e cioè le condotte sulla cui base stabilire la pericolosità del soggetto, ed il pericolo di consumazione e reiterazione di reati.

Giova concludere che se l’orientamento della Corte Europea, espresso nella sentenza De Tommaso, si consolidasse in future pronunce e non rimanesse una pronuncia isolata, potrebbe inaugurare una nuova stagione del diritto volta a ripensare le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

A questo punto Strasburgo sembra aver lanciato il guanto di sfida nomofilattica: in caso di affermazione di principi diversi tra Grande Camera e Corte costituzionale, a quali di essi deve attenersi il Giudice nazionale? Ai posteri l’ardua sentenza.

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