La legge fallimentare ed il fallito: breve disamina

La legge fallimentare ed il fallito: dagli anni Trenta fino ai primi anni del 2000. La legge fallimentare è stata di nuovo ampiamente riformulata nel suo spirito dal nuovissimo D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019. Con il presente lavoro, continuazione dei due precedenti, si intende dare una panoramica storico-culturale sulla condizione del fallito. Per […]

Marzo 2019
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La legge fallimentare ed il fallito: dagli anni Trenta fino ai primi anni del 2000.

La legge fallimentare ed il fallito: dagli anni Trenta fino ai primi anni del 2000.

La legge fallimentare è stata di nuovo ampiamente riformulata nel suo spirito dal nuovissimo D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019. Con il presente lavoro, continuazione dei due precedenti, si intende dare una panoramica storico-culturale sulla condizione del fallito.

Per questo scopo, è importante capire l’impatto degli anni Trenta sul diritto delle procedure concorsuali, a partire dalla nozione di corporativismo.

Crisi d’impresa e corporativismo.

Questo concetto fu ampiamente discusso già nella sua epoca, anche da giuristi di regime come Bottai, Panunzio e Rocco. Dunque, non sviluppò una visione ed un’attuazione organica e completa.

Dimostra ciò la sfumatura di stampo cattolico. In questo caso, l’idea di solidarietà fra classi veniva interpretata come “un dovere morale religioso ,fondato sulla fraternità degli uomini in Cristo“ (W. Cesarini Sforza, 1962).

Il rapporto fra il corporativismo fascista e la disciplina del fallimento quindi poteva seguire due strade alternative. Una prima, in cui lo Stato poteva ridimensionare le sanzioni contro l’impresa in crisi, al fine di tutelarla come base del lavoro.

Il tutto  in diretta connessione con la funzionalizzazione dell’impresa ed il restringimento del campo d’azione dell’imprenditore, per interesse pubblico.

Il secondo percorso possibile ribadiva i già citati principi ottocenteschi, ma con un atteggiamento autoritario. Perciò lo Stato non supervisiona e non guida le scelte dell’imprenditore fino a quando sussiste una perfetta solvibilità dei debiti aziendali.

Nell’evenienza opposta, lo Stato sottopone l’imprenditore stesso a delle procedure inflessibili. Prese forma, in seguito, la seconda opzione.

La legge del 10 luglio 1930, n. 995.

La percezione del ruolo marginale del giudice, nelle procedure concorsuali, non era più concepibile. Questo nonostante le appena viste differenze di vedute sul corporativismo e sul compito dell’impresa nel tessuto economico.

Il nuovo senso da intraprendere era chiaro. Ovvero, la necessità di una maggior presenza dello Stato nella tutela degli interessi particolari dei creditori.

Uno dei primi esiti scaturirono nella legge l0 luglio 1930, n. 995.

Nella relazione di accompagnamento alla Camera dei Deputati della legge citata, Alfredo Rocco esprimeva la volontà di aumentare sempre di più il “principio del carattere officioso e pubblicistico della procedura di fallimento”.

I capisaldi della legge n. 995/30.

La decisione di portare il fallimento sotto la stretta vigilanza pubblica provocò effetti notevoli.

Il curatore assumeva, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale (art.2). Motivo che giustificò la sua nomina e la sua revoca come di competenza esclusiva del solo potere giudiziario (art. 3).

Quest’ultimo poi aveva, per tramite del giudice delegato, il controllo della direzione dell’amministrazione del fallimento. In aggiunta, possedeva il potere di imporre delle direttive ai curatori (art.4).

Il Rocco respingeva con forza la soluzione – alternativa – della nomina del curatore a carico dei creditori interessati.

Ripudiò anche altre soluzioni intermedie, offerte dall’allora vigente Codice di Commercio, che contemplavano una collaborazione fra creditori e giudice nella nomina suddetta.

La legge n. 995/30 ed i creditori.

Il legislatore considerava come importanti i diritti dei creditori, seppur in astratto. Essi prendevano vita nella “delegazione”, ovvero quella che successivamente diventò ”comitato dei creditori”.

Ciò malgrado, i poteri dei creditori venivano fortemente ridimensionati.

I fini ultimi di questo nuovo panorama sono ben espressi ancora nella summenzionata relazione di presentazione: “il presente disegno di legge non intende arrecare alcun attentato agli interessi individuali dei creditori e sarebbe assurdo che fosse diversamente, perché la liquidazione fallimentare è fatta per i creditori.

Ma rafforzando i poteri dell’autorità giudiziaria, riorganizzando radicalmente la curatela fallimentare e attuando una più rigorosa e celere procedura, mentre da un lato elimina ogni assurda indulgenza nei confronti del debitore, dissestato, dall’altro impone ai diritti dei creditori concorrenti quella maggiore disciplina che si rende necessaria per la tutela dell’interesse comune, che coincide con la tutela del credito pubblico. In ciò sta l’impronta fascista del disegno di legge”.

Anche la normativa del concordato preventivo subiva modificazioni; nuovi criteri d’accesso più stringenti e scadenze per pagamenti molto rigorose, difficili da conseguire per il commerciante comunque insolvente.

La legge fallimentare del 1942 e la sua filosofia.

Successivamente, alla soglia degli anni ’40, riprendeva il processo di riforma del diritto privato, con l’unificazione del codice di commercio e del codice civile.

Inoltre, venivano costruiti gli schemi delle varie leggi speciali delle materie non rientranti in quest’ultimo; fra molte, la Legge Fallimentare.

Come riferisce autorevole dottrina, è indiscutibile la continuità di specie fra essa e l’essenza degli anni ’30, esprimendo cosi un’impostazione autoritaria e dirigistica.

Nonostante tutto, il nuovo impianto normativo non esprimeva nettamente l’influenza diretta dell’ideologia economica fascista. Tuttavia, resta il fatto che esso era concettualmente ben compatibile con la concezione fascista.

La natura del fallimento secondo la normativa del 1942 si basava sulla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore. In ottica sanzionatoria e punitiva, tendeva alla sua espulsione dal mercato.

Distribuito poi il ricavato fra i creditori par condicio, l’impresa malata dunque non doveva contagiare i vari operatori economici e quindi l’intera economia generale.

Gli istituti alternativi.

La legge fallimentare prevedeva anche altre procedure concorsuali. Ovvero, il  concordato preventivo e l’amministrazione concordata.

I citati istituti satelliti delineavano l’alternativa possibile, seppure in un contesto di eccezionalità, al fallimento. Come detto sopra, quest’ultimo mirava esclusivamente alla soddisfazione delle pretese dei creditori.

Queste procedure, comunque “dominate” dal fallimento stesso, rispondevano a due esigenze:

  • nel caso del concordato, alla volontaria prevenzione della procedura fallimentare, con la ricerca di una conciliazione con i creditori da parte dell’imprenditore “onesto ma sfortunato”;
  • nel caso dell’amministrazione controllata, al tentativo di risanamento aziendale e continuazione dell’attività economica dell’imprenditore in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni.

I limiti di questi due istituti erano ricondotti principalmente nell’alta percentuale di crediti da porre in garanzia per la corretta soddisfazione dei creditori.

Riassumendo, la crisi d’impresa quindi si risolveva in maniera predominante nella soddisfazione dei creditori attraverso procedimenti pubblicistici e sottoposti al controllo giudiziale.

Tutto ciò seguendo la “logica darwiniana della eliminazione dal mercato degli ‘individui deboli’” (Napoleoni, 1999).

Il modello legislativo del Dopoguerra.

Nella legge fallimentare del 1942 permaneva l’importanza dell’interesse pubblico al di sopra dei diritti dei creditori e del debitore.

Il repentino cambiamento storico nel 1948 portò, come ben noto, alla promulgazione della Costituzione ed alla costituzione della CEE  nel 1957.

Il nuovo assetto portava in sé, fra molte cose, la scelta di un’economia di mercato libera e rivolta alla concorrenza. Inoltre, statuì l’inviolabilità ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi.

In teoria, analizzando la filosofia della legge fallimentare, una riforma per adeguarsi ai nuovi paradigmi poteva risultare congrua. Nella pratica, la legge fallimentare non mutò di spirito di fondo per oltre 60 anni, cioè fino al 2005.

Perché non cambiò la legge fallimentare?

Una prima causa fu la permanenza del concetto di interesse pubblico nella disciplina giuridica dell’impresa.

Una seconda causa riguarda la nozione di intervento pubblico a favore delle grandi imprese in situazioni di crisi. Come conseguenza di ciò, venne instaurato, come ben noto, il meccanismo di partecipazioni statali gravante su tutta la collettività.

Il principale strumento per gestire la crisi della grande impresa divenne l’IRI, in coordinazione con le direttive di Parlamento e Governo.

Si arrivò a tutelare, per mezzo di salvataggi, imprese gravemente dissestate, con lo scopo di garantire livelli occupazionali stabili.

Diretta continuazione di questi processi fu l’emanazione della legge Prodi del 3 aprile 1979, n. 95. In essa veniva ancora promosso l’interesse pubblico nel nuovo alternativo istituto dell’amministrazione controllata nella grande impresa insolvente.

In questo caso, i diritti dei creditori erano ufficialmente alienati dalla motivazione della salvaguardia dei posti di lavoro. Questa ragione consentiva la prosecuzione dell’attività economica a tempo indeterminato, anche con perdite d’esercizio, fino al termine del residuo attivo.

Infine, come ultimo fattore, è importante sottolineare la struttura di finanziamento che prevaleva nelle imprese italiane, orientata principalmente al sistema bancario. Per questo, in caso di interesse nel salvataggio di un’impresa in crisi, le banche stesse promuovevano misure stragiudiziali al posto delle procedure concorsuali.

Il quadro appena esposto conduce alla riflessione che di fatto solo gli imprenditori di modesti o esigui giri d’affari venivano assoggettati all’aspro regime della legge fallimentare.

Il tutto si riverberava pesantemente sulla persona del fallito, addirittura negandogli il diritto di voto per legge nel 1967 e nel 1992. Questa grave distorsione venne appianata nel 2006, solo 12 anni fa.

Leggi anche: Il “Fallito” nel corso dei secoli: breve analisi.

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