Come diventare Procuratore Sportivo

Diventare procuratore sportivo: con la riforma è stato ripristinato l’esame abilitativo. Se è vero che diventare un campione dello sport è stato il sogno di (quasi) tutti i bambini, è altrettanto vero che la figura del procuratore sportivo ha suscitato l’interesse di parecchi che bambini non lo sono più. Ma come si diventa procuratore sportivo? […]

Novembre 2018
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Diventare procuratore sportivo: con la riforma è stato ripristinato l’esame abilitativo.

Diventare procuratore sportivo: con la riforma è stato ripristinato l’esame abilitativo.

Se è vero che diventare un campione dello sport è stato il sogno di (quasi) tutti i bambini, è altrettanto vero che la figura del procuratore sportivo ha suscitato l’interesse di parecchi che bambini non lo sono più. Ma come si diventa procuratore sportivo?

Prima di rispondere a questa domanda è da premettere che ci sono stati dei cambiamenti – negli ultimi anni – alla disciplina che regola l’accesso a questa professione.

Molto brevemente, in passato, fino al 31 Marzo 2015, per diventare procuratore sportivo si doveva sostenere l’esame abilitativo. Successivamente quest’ultimo è stato abolito con la liberalizzazione della professione e da quest’anno l’esame abilitativo è stato reintrodotto.

Analizziamo adesso la vicenda nel dettaglio, partendo dalla definizione di procuratore sportivo.

Chi è e cosa fa il procuratore sportivo?

Il procuratore sportivo o agente sportivo è quel soggetto che assiste lo sportivo professionista curandone i suoi interessi.

Nello specifico, in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione professionistica o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica nazionale.

La vicenda.

Fino al 31 Marzo 2015 per diventare procuratore sportivo si è sempre dovuto sostenere l’esame abilitativo.

In seguito a questa data, cioè dal 1° Aprile 2015, si è assistito alla liberalizzazione di questa professione. Con l’avvento della liberalizzazione, per iniziare ad esercitare, non si doveva più superare l’esame abilitativo, bastava l’iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi di ciascuna federazione sportiva.

Questa liberalizzazione è stato il frutto di specifiche richieste delle federazioni internazionali, tra le quali vi è la F.I.F.A. nel mondo del calcio.

Infatti, per volontà dell’allora presidente della F.I.F.A. Joseph S. Blatter si è avuta la riforma della normativa in materia di accesso alla professione di agente nello sport professionistico, stabilendo che bastava il solo pagamento di 500,00 €.

La riforma ha prodotto una dequalificazione di questa figura professionale. La stessa che è stata il motivo in più per tornare al passato e ad una maggiore professionalità richiesta.

Infatti, a meno di tre anni di distanza c’è stato il dietrofront. 

La ratio di questo cambiamento consta nella doppia esigenza da un lato, di avere professionisti con sempre maggiori competenze, dall’altro di evitare il sorgere degli agenti improvvisati. Questo ha spinto il Governo ad intervenire per il tramite dell’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport L. Lotti.

Prima con la prescrizione contenuta nella Legge di Stabilità 2018 e poi con i successivi decreti attuativi, tra cui il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 Marzo 2018 che ha previsto il ritorno all’esame abilitativo per potersi iscrivere al Registro Nazionale del C.O.N.I., D.P.C.M., che di recente è stato registrato dalla Corte dei Conti e di cui si attende l’applicazione effettiva.

Inoltre, il D.P.C.M. del 23 Marzo 2018 attua il comma 373 della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) che ha istituito presso il C.O.N.I. il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi o Albo dei Procuratori Sportivi, in cui verranno reintegrati con effetto immediato gli ex Agenti F.I.F.A..

Requisiti per accedere all’esame abilitativo.

I requisiti per accedere all’esame abilitativo sono i seguenti:

  1. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
  2. godere dei diritti civili;
  3. non aver riportato condanne per reati dolosi nell’ultimo quinquennio;
  4. essere in possesso di un diploma delle scuole superiori.

L’esame abilitativo è strutturato in due sessioni da svolgersi durante l’anno nel seguente modo:

1° SESSIONE: chiamata PROVA GENERALE. Si svolge presso il C.O.N.I. nel periodo compreso tra la fine e di Marzo e la fine di Settembre. Consiste in una verifica generale scritta e orale sulla conoscenza delle seguenti materie:

  1. Diritto dello Sport;
  2. Istituti Fondamentali di Diritto Privato;
  3. Istituti Fondamentali di Diritto Amministrativo;

2° SESSIONE: chiamata PROVA SPECIALE. Si svolge presso la federazione dello sport interessata nel periodo compreso tra la fine di Maggio e la fine di Novembre. Consiste in un saggio scritto e/o orale sulla normativa federale sui tesseramenti. Si precisa che a questa prova può partecipare solo chi ha superato la prova generale.

Per motivi organizzativi, solo per il 2018, ci sarà una rimodulazione del calendario: ci saranno solo una prova generale e una prova speciale da perfezionare rispettivamente entro la fine dei mesi di Settembre e Dicembre.

Iscrizione e permanenza nel registro federale degli agenti sportivi.

Chi supera l’esame abilitativo deve chiedere alla federazione sportiva, presso la quale ha svolto la prova speciale, di essere iscritto al Registro Federale degli Agenti Sportivi. Poi bisogna inviare al C.O.N.I. la richiesta, a cui si appone una marca da bollo da 250,00 €, assieme al certificato rilasciato dalla federazione. Infine il C.O.N.I. rilascia il tesserino che comprende la o le discipline federali nel cui ambito l’agente sportivo è chiamato ad operare.

Per rimanere iscritti bisogna rinnovare l’iscrizione ogni anno versando nuovamente la quota annuale di 250,00 €. Inoltre sugli agenti vige l’obbligo della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale ogni anno, pena l’esclusione dal registro.

Esenzione dall’esame abilitativo.

È esentato dall’obbligo di sostenere l’esame abilitativo:

  • chi l’esame lo ha già sostenuto, perché è diventato procuratore entro il 31 Marzo 2015 e quindi non ha la necessità di ripeterlo;
  • chi è diventato procuratore sportivo dopo il 31 Marzo 2015, e quindi senza aver fatto l’esame abilitativo, che sarà “salvato” fino alla fine dell’anno solare in corso, cioè fino al 31 Dicembre 2018.

Dal 1° Gennaio 2019 vigerà l’obbligo di sostenere l’esame abilitativo sia per chi è diventato procuratore sportivo dopo il 31 Marzo 2015, e cioè dal 1°Aprile 2015 in poi, sia per chi procuratore sportivo non è ma lo vuole diventare.

Conclusioni.

Con il ritorno dell’esame abilitativo, per potersi iscrivere al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi si fa più dura la vita per chi intende esercitare la professione di procuratore sportivo.

Il tutto per la gioia di quella parte di procuratori sportivi che l’esame abilitativo lo ha svolto e che vede ora ripristinato il valore del titolo che ha acquisito.

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