Modem marchiato addio: da oggi modem liberi

Addio modem marchiato: dal 1 dicembre nuove regole per i Modem. Da oggi via libera alle nuove regole in materia di connessione ADSL. Le disposizioni europee contenute nella Direttiva 2015/2010 recepite da Agcom riguardano in particolare la libertà di scelta del Modem. Una buona notizia per i consumatori giunge nel mese di Dicembre. Finalmente si […]

Dicembre 2018
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Addio modem marchiato: dal 1 dicembre nuove regole per i Modem.

Addio modem marchiato: dal 1 dicembre nuove regole per i Modem.

Da oggi via libera alle nuove regole in materia di connessione ADSL. Le disposizioni europee contenute nella Direttiva 2015/2010 recepite da Agcom riguardano in particolare la libertà di scelta del Modem.

Una buona notizia per i consumatori giunge nel mese di Dicembre. Finalmente si pone fine ad un abuso perpetrato in danno dei consumatori da parte delle compagnie telefoniche. Prevale la libertà di scelta in sede di attivazione del servizio ADSL.

La Delibera 348/18/CONS dell’AGCOM cosa prevede?

A partire dal 1 dicembre 2018 per i nuovi contratti, per quelli già stipulati e in corso, bisognerà attendere il 1 gennaio 2019. Il consumatore, all’atto della sottoscrizione di un contratto con un operatore telefonico, non sarà più obbligato ad accettare l’apparecchio (modem) “offerto” dallo stesso.

In realtà al consumatore viene chiesto il pagamento di una somma per il comodato o noleggio del modem.

La Delibera prevede che il consumatore ha diritto di utilizzare il modem per l’accesso a Internet scegliendo liberamente quale utilizzare.

Quali sono gli effetti che la Delibera Agcom produrrà?

Se l’utente/consumatore ha libertà di scelta, l’operatore telefonico ha l’obbligo di far esercitare tale diritto. E’ vietata qualsiasi condotta volta alla limitazione di tale diritto.

Quindi gli accordi tra fornitori di servizio ADSL e utenti finali a partire dal 1 dicembre dovranno prevedere due opzioni: la prima con inclusione del modem, la seconda senza il modem.

Nel caso in cui l’utente decida di non voler usufruire dell’apparecchio fornito dall’operatore, quest’ultimo dovrà comunque diffondere sul proprio sito web – o sui propri canali di distribuzione – tutte le informazioni utili per consentire all’utente di avere accesso ad Internet.

In aggiunta, i servizi di installazione e allacciamento del Modem alla rete Internet dovranno essere scelti autonomamente dall’utente, che potrà anche affidarli ad un soggetto terzo.

Abbonamento con modem? Sì ma con obblighi precisi.

Se l’utente decide di sottoscrivere una offerta con inclusione del modem, l’operatore telefonico, stando a quanto si legge nella Delibera, dovrà indicare nel contratto:

  • a) i costi di installazione;
  • b) le modalità di fatturazione;
  • c) la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto del terminale alla scadenza o il prezzo di acquisto della proprietà del terminale in unica soluzione.

Inoltre nelle fatture l’operatore dovrà dare evidenza separata dei costi concernenti il valore del bene, distinguendo la voce rispetto a quella dei servizi di installazione, manutenzione e assistenza, insomma dovrà indicare il valore commerciale del Modem.

Nel caso di riscatto del modem, il fornitore ha l’obbligo di “sbloccare” l’apparecchio laddove sia possibile tecnicamente, così da poterlo utilizzare liberamente anche nel caso di migrazione verso altro operatore.

Qualora l’utente scelga di attivare il servizio ADSL senza includere il modem proposto dall’operatore, lo stesso dovrà comunque garantire l’assistenza necessaria per consentire al consumatore l’accesso alla rete internet senza possibilità di chiedere oneri aggiuntivi o ritardare il servizio.

E per i contratti già attivi?

Per i contratti già in esecuzione – nei quali è previsto il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo del modem – il gestore dovrà, entro 120 giorni dalla pubblicazione della Delibera, proporre all’utente, senza alcun onere aggiuntivo, la variazione del contratto; ovvero proporre all’utente una nuova offerta commerciale informando lo stesso della possibilità di mantenere il servizio ADSL attivo anche senza il Modem fornito.

In caso contrario dovrà essere consentito al consumatore di recedere dal contratto senza oneri slavo quelli legati alla restituzione del terminale.

Cosa ci dobbiamo aspettare?

Le regole recepite all’interno della Delibera aprono le porte della concorrenza e del libero mercato, tutelando i consumatori e limitando i poteri della grandi compagnie telefoniche.

Purtroppo però la Delibera non può considerarsi applicabile subito in quanto le compagnie telefoniche potrebbero impugnare il provvedimento innanzi al TAR (come già fatto dalla Ryanair) e strappare, almeno nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia della Delibera, tenendo conto che la giustizia amministrativa potrebbe rivelarsi lunga da arrivare al Consiglio di Stato

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