fbpx

Convivenza More Uxorio: Sì alla tutela possessoria

Convivenza more uxorio.

Convivenza more uxorio.

In tema di convivenza more uxorio, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di reintegrazione nel possesso (Cass. civ., sez. II, sentenza del 15.9.2014 n. 19423).

Quaestio iuris.

Convivenza more uxorio: quali tutele. Ai sensi dell’art. 1, c. 36, L. n. 76/2016, per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“.

La citata legge, meglio nota come Legge Cirinnà, ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e  ha previsto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

La questione giuridica che in questa sede si intende affrontare attiene alla possibilità per  il convivente more uxorio di esercitare, nei confronti del convivente proprietario, l’azione di reintegrazione nel possesso dell’unità immobiliare presso cui si è espletata la vita in comune.

Il quesito sorge dalla natura della convivenza di fatto, fondata sulla mera affectio quotidiana tra i conviventi e in ogni momento liberamente revocabile.

Evidente la differenza rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certezza, nonché dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, elementi che legittimano un coniuge ad avanzare pretese, tutelate dalla legge, nei confronti dell’altro.

La giurisprudenza, in particolare, si è chiesta se la posizione del convivente more uxorio potesse essere equiparata a quella di un semplice ospite, delegittimato ad avanzare qualsivoglia pretesa, ovvero potesse essere ricondotta a quella di detentore qualificato dell’immobile, con conseguente riconoscimento in suo favore di una tutela possessoria.

La giurisprudenza più risalente.

Il convivente more uxorio è un semplice ospite. Secondo l’orientamento giurisprudenziale tradizionale, il convivente non proprietario non era legittimato ad esercitare la tutela possessoria. Invero, il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non poneva di per sé il convivente in un rapporto di potere sulla cosa equiparabile al possesso o al compossesso.

Costui, dunque, era considerato un mero ospite o detentore (Cass. civ. n. 8047/2001).

Siffatto orientamento si basava sulla considerazione unanime secondo la quale le prestazioni elargite tra conviventi consistessero in obbligazioni naturali, eseguite in adempimento di meri doveri morali e sociali.

Sulla base di tale assunto, quindi, gli Ermellini ritenevano che non vi fosse alcun diritto del convivente ad esigere prestazioni di assistenza dal partner e che, quindi, anche il potere esercitato dal convivente sull’unità immobiliare non potesse che essere frutto di mera tolleranza da parte del convivente proprietario.

La giurisprudenza più recente.

Il convivente more uxorio è detentore qualificato. Prima con sentenza n. 7214 del 21 marzo 2013, poi con sentenza n. 19423 del 15.9.2014, la Corte di Cassazione ha ribaltato il precedente orientamento.

Secondo il nuovo orientamento, la convivenza more uxorio, intesa come formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il rapporto del convivente more uxorio con la casa destinata ad abitazione comune, ma di proprietà dell’altro convivente, non si fonda su di un titolo giuridicamente irrilevante quale l’ospitalità.

Esso, invero, trova il suo fondamento in un’unione – pur libera – che abbia assunto, per durata, stabilità, esclusività e contribuzione, i caratteri di comunità familiare.

In particolare, con la sentenza n. 19423/2014, la Suprema Corte ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di esercitare l’azione possessoria anche nei confronti dell’erede del convivente proprietario.

Costui, subentrando per fictio iuris nel possesso del de cuius, non può estromettere, con violenza o clandestinità, dal possesso dell’immobile il convivente che, in virtù del consorzio familiare costituitosi con la convivenza, non poteva esserne estromesso neppure dal de cuius.

Da ciò ne deriva che l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’abitazione, compiuta dal partner proprietario (o dal di lui erede), legittima il primo all’azione di reintegrazione nel possesso nei confronti del secondo quand’anche non vanti un diritto di proprietà sull’immobile che sia stato nella disponibilità di entrambi durante la convivenza.

Pertanto, anche dopo la dissoluzione del rapporto di coppia, non è consentito al convivente proprietario ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione.

Costui, qualora intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, sarà obbligato a concedere al partner convivente un termine congruo per reperire altra sistemazione.

A tal proposito, l’art. 1, c. 61, L. n. 76/2016, testualmente recita:

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione”.

Leggi anche: Tutela del Made in Italy, dalle parole ai fatti?

Nessun commento

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Il Progresso Magazine Online Logo

 

Associazione culturale “THE PROGRESS 2.0”
Direzione-Redazione-Amministrazione
Via teatro Mercadante, 7
70022 Altamura (Ba)
mail: [email protected]

SEGUICI SU