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Il ruolo del coordinatore genitoriale o familiare

Il coordinatore genitoriale: analisi di questo nuovo istituto

Il coordinatore genitoriale: analisi di questo nuovo istituto

La figura del coordinatore genitoriale o familiare è stata introdotta recentemente nel nostro ordinamento. Questa figura è nata negli USA negli anni ’90 del secolo scorso col nome di “parenting coordinator”, col fine di tutelare i figli minori dai gravi danni psicologici che potrebbero subire dall’essere sottoposti ai costanti e continui scontri dei genitori separati.

Figura che ha avuto notevole successo e che si è diffusa anche fuori dai confini americani, arrivando anche in Italia.

Nel nostro paese non c’è ancora ufficialmente una norma che disciplini questa figura particolare.

Il ruolo del coordinatore genitoriale.

Il compito principale del coordinatore genitoriale è quello di facilitare e favorire la risoluzione dei contrasti tra genitori separati o divorziati.

Da questo si ricava che il coordinatore genitoriale dovrebbe essere un soggetto terzo ed imparziale che aiuta le parti ad attuare un programma di genitorialità evitando anche quelle che possono essere le conseguenze dannose del conflitto per i figli e contemporaneamente facendo in modo che si favorisca la cooperazione tra i genitori riducendo così drasticamente i loro eventuali contrasti.

Infatti, può succedere che questi abbiano una situazione così conflittuale da non avere la lucidità adatta per gestire la prole in regime di affidamento condiviso.

L’intervento del coordinatore genitoriale ha come unico scopo quello del benessere psicofisico del minore a cui deve essere garantita la più ampia tutela.

Il fine è quello di salvaguardare l’interesse del minore coinvolto nel conflitto genitoriale.

In quest’ottica, lo scopo principale del coordinatore genitoriale è quello di supportare i genitori litigiosi cercando anche di appianare e superare i contrasti. Quindi il coordinatore genitoriale dev’essere necessariamente una persona super partes; che non ha avuto nessun rapporto con la coppia nella veste di consulente legale, terapeuta, consulente tecnico di parte, consulente tecnico d’ufficio o mediatore familiare.

Il coordinatore genitoriale può assistere il giudice solo nell’ambito del proprio ruolo, senza diventare un vero e proprio suo perito e fornire consulenza medico-legale o psicologica sui figli e sulla famiglia di cui si occupa.

Perciò l’approccio del coordinatore genitoriale è di tipo professionale. Per questo la figura del coordinatore genitoriale deve essere necessariamente affidata ad un soggetto che sia competente ma soprattutto formato sulle questioni relative al piano genitoriale e agli accordi di separazione, ponendo al centro sempre gli interessi della prole.

Questo perché la coordinazione genitoriale (di seguito C.G.) è un processo che coinvolge numerose discipline con l’unico scopo di rispondere a quelle che possono essere le problematiche genitoriali.

I Poteri conferiti.

L’incarico al coordinatore genitoriale, che dura solitamente da uno a due anni, può essere conferito:

  • dal giudice: che generalmente dispone l’incarico durante il processo di separazione o successivamente anche in ogni altro procedimento relativo all’affidamento della prole, in questi casi i poteri del coordinatore genitoriale derivano direttamente dal provvedimento del giudice;
  • dai genitori: in seguito alla sottoscrizione di un libero accordo tra i genitori stessi al fine di risolvere definitivamente le controversie sulla gestione dei figli derivanti dal loro alto tasso di conflittualità.

Quindi il compito del coordinatore genitoriale è quello di far rispettare il piano genitoriale in tutti quelli che sono gli aspetti di fondamentale importanza per la prole; come ad esempio quelli relativi allo sviluppo socio-affettivo, alla salute, all’educazione e all’istruzione.

Se il coordinatore genitoriale ravvisasse dei gravi rischi per i minori (violenza, abusi, maltrattamenti, ecc.) a loro tutela adotterà le opportune misure ed in primis la segnalazione del problema all’autorità giudiziaria competente e ai servizi sociali, anche se non si profilasse una vera e propria fattispecie di reato.

Differenze dal mediatore familiare.

La figura del coordinatore genitoriale o familiare è diversa dalla figura del mediatore familiare e inoltre hanno campi d’azione diversi.

Il coordinatore genitoriale o familiare ha un ruolo attivo di moderatore e supervisore con funzione di assistenza, controllo e organizzazione; inoltre si cura specificamente di seguire e supportare i genitori nella fase di esecuzione del programma stabilito a prescindere che la fonte sia giudiziale o concordata inter partes.

Il mediatore familiare non assume alcuna autorità di decisione, che rimane invece prerogativa dei genitori; si attiva principalmente nella fase della formazione degli accordi.

Ci troviamo di fronte a settori di azione e di competenze diversi; e professionalità che, in nome di un sostanziale e formale interesse prevalente del minore, si possono aiutare senza interferire nelle rispettive sfere di azione.

La giurisprudenza a riguardo.

Anche se introdotta recentemente nel nostro ordinamento la figura del coordinatore genitoriale è stata al centro di un infuocato dibattito; soprattutto in seguito all’emanazione di due provvedimenti: uno del 2016 emanato dal Tribunale di Milano e uno del 2017 emanato dal Tribunale di Mantova.

Questi Provvedimenti hanno previsto l’aiuto del coordinatore genitoriale nei casi in cui ci fossero genitori particolarmente litigiosi che hanno difficoltà nell’accordarsi nella gestione dei figli minorenni, provocando in loro gravi disagi.

Analizziamoli separatamente.

Tribunale di Milano: il provvedimento in questione è un decreto emesso dalla IX sezione del Tribunale di Milano (Trib. Milano 29 Luglio 2016) Presidente rel. est. Cosmai.

Il caso di specie riguardava due coniugi separati che non riuscivano a gestire adeguatamente il rapporto con la figlia minorenne, il cui sviluppo psicofisico era a rischio, a detta del c.t.u. nominato dal Tribunale, a causa dell’elevata conflittualità tra i genitori.

Nello specifico, il padre lamentava dei comportamenti inadeguati da parte della madre, che a sua volta aveva richiesto l’affidamento esclusivo della figlia.

In seguito alla consulenza tecnica d’ufficio il Collegio ha disposto l’affidamento condiviso inserendo nel contempo la figura del coordinatore genitoriale.

Nella sua perizia il c.t.u. riteneva che “il migliore regime di affidamento è quello condiviso, in modo da garantire sia al padre che alla madre l’esercizio di una genitorialità completa, anche tenendo conto delle esigenze psicologiche della minore che vanno nel senso di una fruizione adeguata della coppia genitoriale”.

Inoltre, sempre a seguito della c.t.u., il Collegio ha preso atto del fatto che i genitori avessero compreso, nonostante il persistere di un rapporto di coppia conflittuale, che fosse necessaria una modifica del loro comportamento per tutelare la figlia, che aveva diritto ad una equilibrata crescita psicofisica.

Per questi motivi, sentiti i consulenti, il Tribunale, ha ritenuto la nomina di un coordinatore genitoriale necessaria; come figura più idonea a sostenere i genitori nell’attuazione di un progetto di genitorialità condivisa. Incarico che doveva essere formalizzato in tempi brevi (45 giorni).

Il decreto elenca dettagliatamente i compiti del coordinatore genitoriale, tra cui rientrano: 

  • la salvaguardia dei rapporti tra i genitori e la figlia minorenne; 
  • l’opportunità di fornire le direttive per correggere eventuali disfunzioni dei genitori rispetto a quello che è il progetto di crescita della figlia;
  • il coadiuvare i genitori nelle scelte riguardanti la salute e l’educazione della figlia e il rispetto del calendario relativo alle modalità dell’esercizio di visita da parte del genitore non collocatario.

Riguardo alla durata dell’incarico del coordinatore genitoriale il Tribunale l’ha prevista di due anni e ha posto a carico dei genitori l’onere del compenso al coordinatore genitoriale.

Tribunale di Mantova: provvedimento emesso dalla I sezione civile del Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 5 Maggio 2017) Presidente est. Bernardi.

Con questo atto si è disposta la nomina del coordinatore familiare con lo scopo di monitorare lo svolgimento dei rapporti genitori-figli.

Anche qui si nominava un coordinatore genitoriale per via dell’elevata conflittualità da parte dei genitori e in seguito rappresentata dal c.t.u., ponendo anche in questo caso il compenso al coordinatore genitoriale a carico dei genitori e fissando la scadenza del mandato a Gennaio 2018.

Nello specifico il coordinatore genitoriale era incaricato di:

  • coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli;
  • vigilare sul rispetto del calendario delle visite del padre alla prole;
  • assumere le decisioni opportune a tutela dei minori in caso di disaccordi;
  • controllare le relazioni genitori-figli al fine di fornire al padre e alla madre le dovute indicazioni correttive di loro comportamenti disfunzionali.

Il compenso.

La questione del compenso del coordinatore genitoriale risulta molto controversa a causa dei tanti interrogativi che presenta.

Innanzitutto ci si chiede se la coordinazione genitoriale o familiare sia gratuita o a pagamento per i genitori conflittuali.

C’è chi ritiene preferibile che sia gratuita e si adopera per stipulare convenzioni con gli enti pubblici o la considera delegata ai pubblici servizi se in grado di organizzarla, al fine di garantirne l’accesso possibile a tutti, a prescindere dal censo.

Contrariamente altri ritengono preferibile che sia a pagamento al fine di selezionare e responsabilizzare maggiormente le coppie, facendo in modo che questo cammino venga intrapreso solo dai più determinati.

Ci si chiede inoltre chi dispone il quantum di questo compenso e in base a quali parametri, ritenendosi anche per questi aspetti necessaria una regolamentazione unitaria. Sempre in quest’ottica ci si chiede chi pagherà il compenso se la coppia è indigente e ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto bisogna organizzarsi adeguatamente, utilizzando personale esperto e formato appartenente ai servizi socio-sanitari, idoneo ad assumere tale incarico e seguire e guidare gratuitamente le coppie genitoriali che hanno bisogno di questo supporto.

Ci si chiede anche se esistono coordinatori genitoriali pubblici e privati; attualmente la C.G. è ancora in fase embrionale e prevalentemente sembrano esistere coordinatori genitoriali privati con, al momento, l’unica eccezione del caso di Civitanova in cui è stato istituito uno sportello-famiglia in cui operatori della ASL specializzati nella mediazione delle coppie altamente conflittuali offrono un servizio di C.G., successivamente ad una convenzione tra Tribunale, Università e ASL.

In sintesi, la questione circa la natura pubblica, privata convenzionata o privata della C.G. pare strettamente connessa e logicamente dipendente dalla questione in riferimento alla gratuità od onerosità di questo servizio, sopra analizzata.

La necessità di collegare il servizio di C.G. con i servizi di mediazione familiare, così come emerso nella pratica, sta ad indicare che i professionisti coinvolti, pubblici o privati che siano, devono, in attesa che venga formalizzata e ufficializzata la professionalità del coordinatore genitoriale, essersi formati alla mediazione familiare.

Coordinatore genitoriale: conclusioni.

È importante considerare che la figura del coordinatore genitoriale non è disciplinata né a livello legislativo e né codicistico.

Per questo motivo ci si chiede: in primo luogo quale sia effettivamente la posizione del coordinatore genitoriale anche rispetto allo tesso Giudice Tutelare; ed in secondo luogo chi ha effettivamente il compito di vigilare su una figura così importante e anche nuova che si sta affacciando nel nostro ordinamento.

Contemporaneamente è ovvio che il coordinatore genitoriale non si può sovrapporre ai poteri e ai compiti del Giudice Tutelare, si potrebbe vederlo come una sorta di suo particolare ausiliario, che lo relaziona sui casi che abbisognano di una costante supervisione a causa della grande conflittualità della coppia genitoriale che potrebbe danneggiare la sana crescita psicofisica della prole.

In quest’ottica sembra operare il provvedimento del Tribunale di Mantova che dà al coordinatore genitoriale l’incarico di redigere una relazione informativa su tutta la sua attività al Giudice Tutelare.

A conclusione di quanto esposto si auspica un intervento rapido e puntuale che tipizzi, disciplini nel dettaglio e risolva tutti i punti controversi dell’istituto della coordinazione genitoriale, data la delicatezza e l’importanza del suo compito, nell’ottica di perseguire nel miglior modo possibile l’interesse del minore che è il principio cardine che pone il Legislatore in materia di separazione e divorzio.

Leggi anche: Famiglia allo sbando: il progresso non è sempre vantaggio

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