Legittima difesa: la riforma della discordia

Legittima difesa. “Parmi un assurdo che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio.” Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene. Legiferare è difficile sempre. Ma lo è ancor più in una materia delicata come il diritto penale. Devi bilanciare esigenze diverse e inserire le leggi […]

Maggio 2019
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La difesa è sempre legittima.

Legittima difesa.

“Parmi un assurdo che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio.” Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene.

Legiferare è difficile sempre. Ma lo è ancor più in una materia delicata come il diritto penale. Devi bilanciare esigenze diverse e inserire le leggi e gli articoli con la maggiore armonia possibile in un sistema complesso come il nostro.

Dotato di logica ferrea e di grande coerenza il nostro sistema ed i suoi istituti vengono spesso stravolti dall’intervento, spesso infelice, del moderno legislatore. Più lieve è invece il mestiere del demagogo a cui basta solo trovare uno slogan efficace e tradurlo in legge. 

Poco importa se sia compatibile con altre norme o se rispetti o meno la nostra Carta costituzionale. Toccherà a qualcun altro ricucire lo strappo.

Il Presidente Mattarella ha firmato la controversa legge sulla modifica della legittima difesa, ma ha sottolineato in una nota accompagnatoria, diretta ai presidenti delle Camere e al premier Conte, le sue critiche.

La difesa è sempre legittima.

Certamente il motto è dotato di un forte impatto propagandistico, ma è davvero compatibile con i principi del nostro diritto penale?

La legittima difesa è una sorta di “autotutela” che l’ordinamento giuridico italiano consente quando insorga un pericolo imminente, per sé o per altri, dal quale è necessario difendersi e non sia possibile rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo.

Uno dei punti nevralgici della legge di modifica esclude la punibilità del soggetto che abbia agito in “stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Sicuramente la magistratura ordinaria e la Consulta saranno impegnate in futuro nel difficile compito di ricondurre la riforma nei binari della Costituzione. 

Ed in questo senso si muove l’intervento del Capo dello Stato, che non solo demolisce l’impianto ideologico della Riforma ma ne mette in rilievo anche alcuni profili di incostituzionalità.

La sicurezza dei cittadini è responsabilità dell Stato.

La sicurezza dei cittadini è primaria ed esclusiva responsabilità dello stato, ha osservato in primo luogo il presidente Mattarella.

Va preliminarmente sottolineato  che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia”. 

Ha poi evidenziato che «laddove l’art. 55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”» sarà necessario verificare la «portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta».

Il turbamento deve essere in qualche modo giustificato dall’accaduto.

Infatti, non si può consentire che anche da un futile diverbio scaturisca una reazione spropositata per violenza. Inoltre, dobbiamo soprattutto essere attenti a non confondere la legittima difesa con la vendetta.

Spese di giudizio e sospensione condizionale della pena.

Il Presidente della Repubblica ha rilevato due manifesti profili di irragionevolezza della Riforma in tema di spese di giudizio e sospensione condizionale della pena.

L’art. 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa domiciliare, le spese del giudizio per le persone interessate vengano poste a carico dello Stato.

Appare evidente la disparità di trattamento creata dalla legge tra coloro che si difendano, in maniera legittima, in casa e tutti gli altri che lo fanno in luoghi diversi dal domicilio.

Il fatto strano è che, sovvertendo le regole sul procedimento legislativo, Mattarella ha ritenuto di scrivere un’accompagnatoria alla promulgazione di una legge, dettando l’interpretazione autentica ed evidenziando, pertanto, con anticipo l’esegesi incompatibile con le norme costituzionali.

Appare evidente l’obiettiva torsione del sistema. Perché?

Il Capo dello Stato individua i confini di una interpretazione della modifica non contrastante con la Costituzione, senza attendere il controllo da parte della magistratura ed eventualmente della Consulta stessa.

E gli evidenti profili di illegittimità della legge certamente avrebbero giustificato un riesame da parte del Parlamento.

“Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle.” Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene

Promulgazione dissenziente.

Consapevole del fatto che la modifica alla legge sulla legittima difesa avrebbe prestato il fianco alla comunicazione alla cittadinanza di un messaggio errato, Mattarella ha inteso con questa promulgazione dissenziente rimettere le cose a posto, sbarrando la strada ad interpretazioni della legge incompatibili con la Costituzione.

Di conseguenza Mattarella ha atteso un mese dall’approvazione dalla legge prima di promulgarla, ovvero il tempo massimo concesso al presidente della Repubblica dalla Costituzione.

E forse è proprio questo il modo con cui il Presidente ha manifestato il suo scarso gradimento per la legge e i dubbi sulla sua costituzionalità. Certamente la controversa riforma, pur tanto discussa e criticata, rischia di avere un impatto abbastanza ridotto al di là del suo effetto mediatico.

Le modifiche introdotte, infatti, sono soprattutto cosmetiche e giudicate ridondanti o inefficaci da molti esperti.

Legittima difesa: vengono introdotti in sostanza tre cambiamenti:

  1. all’art. 52 del codice penale si specifica che la proporzionalità tra offesa e difesa sussiste sempre se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro (la modifica consiste nell’introduzione dell’avverbio sempre);
  2. viene aggiunto un quarto comma che prevede che la difesa “è sempre legittima” nel caso in cui qualcuno stia respingendo un’intrusione “con violenza o con minaccia”;
  3. nell’art. 55 del codice penale si parla del reato di eccesso colposo di legittima difesa. Nella riforma si specifica che non può essere considerato colpevole di tale reato chi si difende da un’aggressione nella sua abitazione.

Magistrati, avvocati ed esperti concordano nel ritenere che queste tre modifiche in effetti non cambieranno nulla o quasi.

Messaggio sbagliato.

Certamente il reale problema è che la riforma lancia un messaggio sbagliato. I margini della legittima difesa non sono stati ampliati per cui i magistrati continueranno a fare le indagini e i processi. 

Questa supposizione in effetti rischia di mettere nei guai tutti coloro che dovessero pensare che la riforma scrimini completamente il proprio operato.

Perché, in realtà la modifica ribadisce principi già stabiliti dalla precedente riforma del 2006:

  • in caso di intrusione in casa o sul luogo di lavoro il principio di proporzionalità tra offesa e difesa è sempre assicurato.

Quello che la riforma non ha mutato è il fulcro del concetto di legittima difesa nel senso che per esserci “difesa” deve essere in corso un’aggressione. 

Se sparo e uccido un ladro che sta scappando, che è immobilizzato o che non può in alcun modo nuocermi non si tratta né di legittima difesa né di eccesso colposo di legittima difesa. Di conseguenza la mia azione in questo caso avrà sempre e solo un nome: OMICIDIO VOLONTARIO.

Le riforme non possono cambiare principi cardine del nostro sistema giuridico, ricordiamolo.

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