Le nuove fattispecie di reato introdotte nel Codice Penale

IL D.LGS. N. 21/2018. Nuove fattispecie di reato introdotte nel c.p. Dal 06.04.2018 è entrato ufficialmente in vigore il D.Lgs. n. 21/2018 rubricato “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.” Con questo decreto, il Governo uscente, ha introdotto “nuove” fattispecie di reato nel c.p., oltre ad introdurre il principio […]

Aprile 2018
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Le nuove fattispecie di reato, stile pop art

IL D.LGS. N. 21/2018.

Nuove fattispecie di reato introdotte nel c.p. Dal 06.04.2018 è entrato ufficialmente in vigore il D.Lgs. n. 21/2018 rubricato “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.”

Con questo decreto, il Governo uscente, ha introdotto “nuove” fattispecie di reato nel c.p., oltre ad introdurre il principio della riserva di codice in materia penale.

Relativamente a quest’ultimo tema è ora previsto dall’art. 3-bis c.p. che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Lo scopo di tale nuovo principio è quello di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni penali trasportando all’interno del codice le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore.

Nel contempo il decreto ha abrogato, mediante l’art. 7, lett. a-t, le corrispondenti disposizioni esterne al codice prevedendo poi, come norma di chiusura, che: “alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate  dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.” (art. 8)

L’obiettivo perseguito è dunque duplice:

  • configurare le ipotesi delittuose esclusivamente all’interno del codice penale o, in alternativa, all’interno di leggi di settore che disciplinino in maniera omogenea una determinata materia (funzione adempiuta ad esempio dai T.U. come quello in materia di sostanze stupefacenti).
  • inizializzare un processo che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell’area di intervento punitivo.

LE FATTISPECIE DI REATO INTRODOTTE NEL C.P. DAL D.LGS. N. 21/2018.

Il D.Lgs. n. 21/2018 de quo è composto da 9 articoli i quali forniscono un preciso nomen iuris a molte fattispecie legali prima disciplinate in una legislazione complementare.

L’art. 2 introduce così “modifiche in materia di tutela della persona”, apportando varie novità al codice penale.

Sequestro di persona a scopo di coazione.

Innanzitutto è introdotto il nuovo art. 289 ter c.p. (sequestro di persona a scopo di coazione) il quale punisce con la reclusione da anni venticinque ad anni trenta chiunque, sequestri una persona  o  la  tenga  in  suo  potere  minacciando  di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine di costringere un terzo a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata  a tale azione od omissione.

Viene anche introdotto il nuovo art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) il quale punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 ad euro 1.032 il coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

In più, tramite l’art. 586 bis c.p., viene poi punito chi procuri ad altri, somministri, assuma o favorisca l’utilizzo di sostanze dopanti atte ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o ad alterare i controlli anti-doping.

Delitti contro la maternità.

Particolare attenzione merita anche il nuovo Capo I-bis c.p. rubricato “dei delitti contro la maternità”. Vengono introdotti gli artt. 593 bis (interruzione colposa di gravidanza) e 593 ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale) i quali riproducono le disposizioni contenute nella L. n. 194/1978.

Delitti contro l’uguaglianza.

Inoltre viene inserita la nuova Sezione I-bis c.p. nominata “dei delitti contro l’uguaglianza” che introduce il nuovo art. 604-bis c.p. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) il quale punisce con la reclusione fino ad anni uno e mesi sei (o multa fino ad euro 6.000) le condotte di chi propagandi idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È anche previsto, tramite l’art. 604 ter c.p. (circostanza aggravante), un aumento di pena fino alla metà per i reati non puniti con la pena dell’ergastolo, commessi con finalità di discriminazione.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L’art. 3 della riforma rubricato “modifiche in materia di tutela dell’ambiente” prevede poi l’introduzione nel codice penale dell’art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) il quale punisce con la reclusione da anni uno ad anni sei chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi  e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca  abusivamente  ingenti  quantitativi  di rifiuti.

Tramite l’art. 4 “modifiche in materia di tutela del sistema finanziario” il decreto in esame inserisce poi l’ art. 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento) e l’art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori).

Importanti novità vengono introdotte con l’art. 5 “modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con  finalità di terrorismo e di altri gravi reati” della disposizione in esame.

Circostanza aggravante del reato transnazionale.

Viene così introdotto l’art. 61-bis c.p. (circostanza aggravante del reato transnazionale); questo articolo prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per coloro che commettano reati, la cui pena sia superiore ad anni quattro di reclusione, contribuendo in un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Conseguentemente vengono poi introdotti gli artt. 69-bis (casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze), 270-bis.1 (circostanze aggravanti e attenuanti)  e 416-bis.1 (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose).

In particolar modo quest’ultimo articolo (416 bis.1) prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, anche straniere.

Rilevante è il dettato cui al comma terzo dell’articolo in esame (416-bis.1) il quale prevede sconti di pena (dall’ergastolo alla reclusione da dodici a venti anni e per le altre pene diminuzione da un terzo alla metà) per l’imputato (che abbia commesso il delitto cui all’art. 416-bis c.p.) che, dissociandosi, collabori con le autorità per evitare che l’attività delittuosa dell’associazione sia portata a conseguenze ulteriori.

Confisca in casi particolari.

Infine l’art. 6 del D.Lgs. n. 21/2018 apporta modifiche in materia di confisca in casi particolari introducendo l’art. 240-bis c.p. (confisca in casi particolari) il quale prevede che nell’ipotesi di condanna per determinati reati come peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, associazione per delinquere, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza  e  di  cui risulti  essere  titolare o avere la disponibilità a qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio   reddito o  alla  propria attività economica.

Da ultimo vengono aggiunti l’art. 183-quater c.p. (esecuzione della confisca in casi particolari), l’art. 578-bis c.p. (decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione) e 85-bis c.p. (ipotesi particolare di confisca).

Dall’analisi svolta finora è evidente, quindi, come questa riforma persegua principalmente l’obiettivo di dare una nuova collocazione a fattispecie di reato ed istituti già presenti nell’ordinamento penale.

Questa ricollocazione non tocca alcuni settori di normative complementari come ad esempio il settore relativo alla circolazione stradale o quello degli infortuni sul luogo di lavoro; tale scelta è motivata dal legislatore delegato il quale ha ritenuto tali rami della legislazione di settore completi e organici, all’interno dei quali la disciplina penalistica e quella amministrativa risultano essere strettamente connesse e, quindi, difficilmente scindibili.

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