Il Codice di Commercio e l’imprenditore: brevi cenni

Codice di Commercio e imprenditore: la figura del fallito da Napoleone agli anni trenta. Nell’Ottocento il Codice di Commercio, sia francese che italiano, modellò la figura dell’imprenditore. Dopo un lungo fil rouge, attraverso gli eventi storici dei primi decenni del Novecento, nel 1942 fu emanata la Legge Fallimentare. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza riordina […]

Febbraio 2019
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Codice di Commercio e imprenditore: la figura del fallito da Napoleone agli anni trenta.

Codice di Commercio e imprenditore: la figura del fallito da Napoleone agli anni trenta.

Nell’Ottocento il Codice di Commercio, sia francese che italiano, modellò la figura dell’imprenditore. Dopo un lungo fil rouge, attraverso gli eventi storici dei primi decenni del Novecento, nel 1942 fu emanata la Legge Fallimentare.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza riordina oggi, dopo ben 77 anni, la materia fallimentare italiana. Per delinearne le origini è utile continuare il lavoro rimasto in sospeso, nel precedente contributo, sul presente magazine.

Il Codice di Commercio napoleonico del 1807.

Partendo dalla già citata Ordonnance du commerce del 1673, essa non stabilì  un’applicazione delle procedure fallimentari esclusivamente ai soli mercanti. Il testo del codice suddetto menzionò infatti, in maniera generica, il débiteur, e non il commerçant.

Sono oggetto di un interessante dibattito le tesi circa una probabile estensione a tutti i debitori, in questo contesto, del fallimento (Moscati, 2011). Oppure, di contro, una sua applicazione di fatto solo ai mercanti, pur non prevedendo nessuna esclusione soggettiva (Nicolamarino).

Successivamente, con poche variazioni, il famoso Code de Commerce del 1807 incorporò la disciplina dell’Ordonnance. Quest’ultimo, insieme al Code civil des Français del 1804, fu parte del processo di codificazione napoleonica, che influenzò anche le norme del Codice Civile del 1865.

Il Codice di Commercio napoleonico, comunque, a differenza dell’Ordonnance stessa, statuì che il fallimento venisse riservato solo ai commercianti. Si veda, a titolo d’esempio, gli art. 1 e 437 del relativo testo.

  • Art.1: “Sont commerçans ceux que exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.”
  • Art 437: “Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.”

Napoleone stesso introdusse, come fine ultimo, un maggior rigore nei confronti dei debitori. A conferma, fu prescritto l’arresto immediato del fallito ed un’impossibilità di gestire il proprio patrimonio.

Si legga:

  • Art 455: ”Le tribunal de commerce ordonnera en meme temps ou le dèpot de la personne du faili dans la maison d’arret pour dettes, …”

L’impatto del diritto francese.

Dal Codice di Commercio napoleonico, la legge sui fallimenti del 1838 ed il Codice di Commercio Albertino del 1842 implementarono i principi fallimentari francesi. In generale, la disciplina del diritto commerciale francese impattò notevolmente in tutta Europa ed in alcuni stati-preunitari.

Questo anche dopo la Restaurazione del 1815. Si citano a proposito il Regolamento del Commercio dello Stato Pontificio del 1821 ed il Codice commerciale di Napoli del 1819.

Il Codice di Commercio del 1865.

Il Codice di Commercio del 1865, con qualche modesta modifica, prese come stampo il Codice di Commercio Albertino del 1842. Il terzo libro del primo codice incluse la disciplina fallimentare. Esso attribuì grandissimo potere ai sindaci, nominati dai creditori, nella gestione del procedimento.

Lo Stato, tramite la figura del giudice, restò sullo sfondo, con una funzione prettamente di vigilanza e con la marginalità della persona del fallito. Come cornice di questo impianto normativo, anche le discussioni dottrinali furono “basate sull’autorità degli scrittori francesi, di cui si traducono e si citano le opere” (Bonelli, 1939).

Si concesse la possibilità di mettere in atto un concordato fra creditori e debitore fallito.

Fra l’altro, questo permise al debitore anche di riavviare eventualmente la professione di commerciante. I detti benefici sottostavano alla condizione di adempiere a precise scadenze nei pagamenti e di non incorrere in bancarotta.

Il Codice di Commercio del 1882.

Immediatamente dopo, iniziò un lungo processo di dibattito e revisione del summenzionato codice ed infine, nel 1882, fu emanato un nuovo Codice di Commercio. Il Codice di Commercio del 1882, in realtà, non apportò grandi cambiamenti al testo precedente.

Nonostante le forti polemiche, venne mantenuta l’esclusiva applicazione del fallimento al solo commerciante, escludendo altre categorie come ad esempio l’imprenditore agricolo. L’esclusione dell’imprenditore agricolo, adottata anche nella successiva Legge Fallimentare del 1942, fu già molto dibattuta nel corso dei decenni a cavallo del XIX e XX secolo.

Si cita a proposito il Brunetti (1932): “È preferibile, a nostro avviso, non distinguere, come sensatamente non distinguono qui le legislazioni del gruppo tedesco, ammettendo che il fallimento debba funzionare per tutti. L’economia creditizia non è vulnerata soltanto dalle insolvenze dei commercianti. Debitori civili, come i grandi proprietari terrieri, possono perturbarla non meno gravemente… ”.

Continuando, nella legislazione prussiana, coeva al Codice di Commercio napoleonico,  l’assoggettabilità al fallimento fu anche prevista per i non commercianti. Il Codice di Commercio del 1882 rimase in vigore fino al 1942, quando vennero emanati il Codice Civile e la suddetta Legge Fallimentare, seppur inframezzati da altri provvedimenti legislativi.

La legge del 21 maggio 1903 n. 197 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Essa integrò (parzialmente) delle disposizioni concernenti il Codice di Commercio del 1882, che indisse l’istituto di moratoria anteriore la dichiarazione di fallimento. La moratoria (applicata al solo commerciante) consentiva la sospensione della procedura fallimentare nei suoi confronti a determinate condizioni.

Quest’ultime erano:

  • l’imprevedibilità e straordinarietà degli accadimenti che causavano la cessazione dei pagamenti;
  • la presentazione di prove e documenti appropriati nonché di garanzie idonee;
  • e la dimostrazione di avere un attivo del patrimonio superiore al passivo.

L’istituto comunque presentò delle criticità e la sua applicazione per certi aspetti fu controversa. La legge stessa del 1903 lo abrogò.

I segni caratteristici della legge del 1903.

La legge del 1903 entrò in vigore dopo ben nove anni di riformulazioni e ulteriori otto progetti, dopo quello iniziale di Leone Bolaffi del 1894. Con essa  il debitore “onesto ma sfortunato” ebbe una possibilità di presentare un concordato preventivo.

I creditori, a maggioranza, approvavano il concordato e reso vincolante per tutti, salvo omologazione del tribunale. Quest’ultimo infatti decideva se il debitore meritasse o meno questa soluzione di risistemazione della crisi, oppure l’inevitabile dichiarazione di fallimento.

La legge del 1903 introdusse una particolare procedura sui piccoli fallimenti, ovvero in presenza di una quantità risibile di debiti e di modesto ammontare dell’attivo. Tutto ciò per evitare l’inizio di un procedimento tendenzialmente molto costoso e complicato, tanto da non giustificarne le spese.

È importante notare che, comunque, i piccoli commercianti non vennero esclusi a priori da una procedura fallimentare ai sensi del Codice di Commercio del 1882.

La riforma degli anni trenta.

Lo status quo precedentemente delineato fu quello in vigore al 28 ottobre 1922, data di inizio ideale dell’era fascista. Nel Novecento il fascismo mise in crisi, insieme ad altri movimenti politici, il quadro borghese ed individualistico dell’Ottocento europeo.

In quest’ultimo prevaleva la logica dello Stato che, esternamente, da un lato garantiva la libertà di autonomia privata dell’individuo nelle proprie azioni, dall’altro esercitava un potere sanzionatorio, nel caso di uso distorto della libertà attribuita.

Proprio questa ideologia costituì la base delle legislazioni menzionate nei paragrafi precedenti. Come visto infatti, le procedure fallimentari assumevano un carattere privatistico, in sostanza sotto le direttive dei creditori.

Il tentativo di superamento dei concetti di interesse dell’individuo e di centralità della proprietà definì maggiormente la crisi di questo impalcato. L’impresa significò cosi comunità di produzione, da cui dipendevano ed a cui contribuivano molti soggetti.

Gli aspetti salienti.

In linea con ciò, il nuovo assetto legislativo ebbe come scopo in astratto la riduzione dei conflitti sociali, l’equità nei rapporti economici ed il rispetto delle esigenze della classe operaia.

Molto concise le parole di Vivante: “Ogni impresa deve contare fra i suoi costi la spesa irriducibile dei salari. Se non può fronteggiarla con i guadagni non è degna di vivere; non deve sorgere, se sorge, dev’essere liquidata.”

Il corporativismo fascista.

Il corporativismo fascista (il cui manifesto è la Carta del Lavoro del 1927) fornisce ulteriori spunti di riflessione in proposito. Precisamente, nella dichiarazione numero VII non si disconosce completamente l’iniziativa privata.

Anzi, essa “nel campo della produzione [è] come lo strumento più efficace e più utile nell’interesse della Nazione”. Per questo poi: “l’organizzatore dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di fronte allo Stato”.

Inoltre, ribadì la reciprocità di diritti e doveri nella collaborazione fra le diverse forze produttive. Funzionalmente, infatti“Il prestatore d’opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell’impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.”

Leggi anche: Il “Fallito” nel corso dei secoli: breve analisi.

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