Tax

Legge di stabilità in pillole

Legge di stabilità. La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (d’ora in poi Legge di Stabilità 2016) recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” è stata approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri. Di seguito si riepilogano le principali novità. Modifiche ai termini dell’accertamento fiscale. Altra novità di rilievo ha ad oggetto i […]

Ottobre 2016
4 Mins Read
96 Views
Legge di stabilità in pillole

Legge di stabilità.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (d’ora in poi Legge di Stabilità 2016) recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” è stata approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri. Di seguito si riepilogano le principali novità.

Modifiche ai termini dell’accertamento fiscale.

Altra novità di rilievo ha ad oggetto i termini dell’accertamento. La Legge di Stabilità 2016 ha, infatti, modificato la vigente disciplina allungando di uno ovvero di due anni il termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

A riguardo, a fare la differenza è proprio il comportamento del contribuente. Se egli presenta la dichiarazione, il termine per l’accertamento aumenta di un anno, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Se non vi è, invece, alcuna dichiarazione, il termine si estende di ben due anni, al 31 dicembre del settimo anno successivo. Inoltre, è stata eliminata la previsione che riconosce all’Amministrazione finanziaria il raddoppio dei termini in caso di configurazione di uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

Le modifiche si applicano a partire dal 2016 mentre, in relazione ai periodi d’imposta precedenti. Restano applicabili le norme che prevedono la notifica degli avvisi entro il 31 dicembre del quarto ovvero del quinto anno successivo a quello in cui è stata ovvero avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Stretta sui canoni “in nero”.

Nulli gli accordi che prevedono un canone superiore a quello previsto dal contratto. Dal 1° gennaio arriva uno stop deciso ai canoni cd. “in nero”. In ambito di locazioni ad uso abitativo, infatti, al fine di far emergere i canoni pagati in nero e quindi di tutelare l’adempimento delle obbligazioni di natura tributaria, la Legge di Stabilità 2016 sancisce la nullità di ogni pattuizione “volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

La parte locatrice, inoltre, deve farsi carico di registrare il contratto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua stipulazione. Nei successivi 60 giorni, poi, deve comunicare l’avvenuta registrazione del contratto sia al conduttore sia all’amministratore di condominio ove si trova l’immobile.

Esenzione TASI sulla prima casa.

Una prima rilevante modifica ha ad oggetto la TASI, componente dell’Imposta Unica Comunale relativa ai servizi indivisibili, che è stata abolita; in relazione alle abitazioni principali ridotta al 25% sugli immobili locati a canone concordato. Sono stati, inoltre, esentati dal pagamento dell’imposta anche gli inquilini che utilizzano l’immobile locato come abitazione principale e le persone divorziate e separate la cui casa sia stata consegnata all’ex marito.

Fanno accezione, invece, gli immobili “di lusso” – rientranti nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) – che restano  assoggettati all’imposta. Al fine di evitare aumenti da parte dei comuni è stata disposta la sospensione dell’efficacia di eventuali leggi regionali o deliberazioni comunali di aumento dei tributi.

Canone Rai nella bolletta elettrica.

Ridotto il canone Rai – ad un ammontare di 100 euro – che a partire di quest’anno dovrà essere versato direttamente con la fattura elettrica. L’importo sarà spalmano in ben 10 rate mensili, da gennaio a ottobre, così da non pesare sui cittadini. Tale regime verrà applicano, tuttavia, solo dal 2017. Infatti, visti i lunghi tempi per adeguare i sistemi, con riferimento al solo anno 2016, le rate già scadute saranno addebitate, cumulativamente, nella prima fattura successiva al 1° luglio.

Con riferimento alla posizione delle compagnie elettriche, poi, è stato precisato come esse debbano riversare le rate incassate entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso ovvero, comunque, riscuotere e riversare l’intero canone entro il 20 dicembre. Inoltre, il legislatore ha puntualizzato la totale esclusione dell’obbligo di anticipazione da parte delle suddette imprese.

Agevolazioni IMU.

Totalmente esentati da IMU i terreni agricoli ed i macchinari imbullonati. Ridotta al 50% l’IMU anche sugli immobili dati in comodato d’uso gratuito a genitori e figli. Per poter usufruire di tale agevolazione si devono, però, integrare alcuni requisiti come la registrazione del contratto ed è, inoltre, necessario che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune ove si trova l’immobile dato in comodato.

È stato inoltre precisato che il comodante può possedere un’altra casa, a patto che la stessa sia adibita ad abitazione principale e non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cd. “di lusso”.

Riapertura delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni societarie.

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni societarie. I contribuenti, anche quest’anno, potranno beneficiare dell’opzione, anticipando, al posto della normale tassazione Irpef, l’aliquota sostitutiva che oggi ammonta all’8%. La procedura dovrà essere perfezionata entro il 30 giugno 2016 con la presentazione di una perizia giurata di stima ed il pagamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione ovvero, come prima, di tre rate annuali.

Resta, tuttavia, irrisolto in caso in cui il contribuente rinunci formalmente alla procedura di rivalutazione in seguito al versamento della prima rata, pur non azionando una seconda rivalutazione. Sul punto, si deve dar nota che la più recente Cassazione è fortemente orientata verso il riconoscimento al contribuente della facoltà di recesso, e quindi del suo diritto al rimborso della prima rata già versata.

Leggi anche: Dichiarazione infedele: no frode no reato

Exit mobile version