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Panama Papers: i Paradisi Fiscali ci sono sempre stati?

Panama papers: prova di auto-riciclaggio?

Panama papers: prova di auto-riciclaggio?

I paradisi fiscali ci sono sempre stati e sempre ci saranno. E’ questa la destabilizzante conclusione emersa dal caso dei cd. panama papers.

I cd. panama papers, come noto, sono i circa 11 milioni di documenti (tra lettere, email e altro) relativi a oltre duecentodieci mila tra società, fondazioni e trust offshore, variamente riconducibili a re, leader mondiali, vip, artisti e calciatori resi pubblici, ottenuti e diffusi dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi del (The International Consortium of Investigative Journalists) in seguito al pentimento dell’informatore segreto dello studio legale panamense Mossack Fonseca, gestore del patrimonio offshore dei grandi del mondo.

Dopo la campagna con la quale le Autorità dei singoli Paesi, in considerazione del mutato quadro internazionale, hanno “esortato” i propri cittadini detentori di patrimoni all’estero non dichiarati a rendersi trasparenti, ponendoli di fronte a una vera e propria ultima “chance”, è venuto fuori che sono proprio coloro che dovrebbero cooperare lealmente e scambiarsi dati/informazioni sensibili per combattere l’evasione (rappresentanti dei Governi coinvolti) ad avere interesse a che un reale ed effettivo scambio di informazioni non vi sia.

Il risvolto mediatico.

Nonostante il risalto mediatico del fenomeno scoperchiato derivi, essenzialmente, dai nomi altisonanti dei soggetti finiti nell’inchiesta (panama papers), la sua estrema gravità emerge considerando che i suddetti veicoli offshore, istituiti in 21 paradisi fiscali sparsi per il mondo, tra i quali Caraibi, Jersey, Bermuda, Panama, Nevada, non servivano “solo” all’occultamento di reddito volatile; costituivano, spesso, frutto di attività criminali gravissime (sfruttamento delle persone, traffico di droga e armi ecc.).

Se, infatti, l’occultamento di reddito volatile costituiva certamente l’obiettivo di tutti  quei soggetti, generalmente persone fisiche, non aventi legami diretti con un determinato territorio (cantanti, piloti ecc.), in relazione a molti altri casi, spesso riguardanti leader politici e potenti in genere, il fine del labirinto di scatole cinesi costruito era quello di nascondere soldi di altri.

Tale schema va avanti addirittura dal 1970. Considerato che tali manovre illegali costituivano e, forse, costituiscono una prassi diffusa, se da un lato può dirsi definitivamente caduto il fortino panamense, viene da chiedersi quanti siano i paradisi ancora “nascosti”.

Paradisi Fiscali: Lista Falciani.

Con riferimento alla portata dell’inchiesta ossia al regime di utilizzabilità delle papers in processi nazionali amministrativi ovvero penali, con le precauzioni dovute all’estrema attualità del tema, si ritengono in parte mutuabili le considerazioni già espresse dai nostri Tribunali sul non troppo dissimile caso della cd. Lista Falciani.

In ambito penale si pongono tutte le questioni derivanti dalla presenza, nel nostro codice di procedura, dell’art. 191 che, come noto, vieta l’utilizzazione processuale delle “prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge”.

La questione, in chiave penalistica, assume ancora maggiore rilevanza considerato che, con l’entrata in vigore della legge 15 dicembre 2014, n. 186, accanto ai delitti di riciclaggio (648-bis) e rimpiego di denaro (art. 648-ter c.p.) è stato introdotto nel codice penale l’art. 648-ter 1, relativo al nuovo reato di antiriciclaggio.

La nuova fattispecie di reato.

Ebbene, considerato che il nuovo reato consiste, al pari delle altre fattispecie di reato, nella ripulitura di proventi derivanti da condotte criminose ma che, diversamente da riciclaggio e reimpiego, può essere posta in essere anche dall’autore dell’illecito presupposto, è evidente che l’utilizzabilità processuale penale dei papers determinerebbe delle conseguenze immediate non solo per i soggetti titolari degli attivi ma, altresì, per consulenti e operatori che abbiano supportato tali soggetti nella pianificazione delle strutture illeciti.

Se da un lato, infatti, i soggetti ricompresi nella lista sarebbero quasi automaticamente indagati per il delitto di auto-riciclaggio, dall’altro, è evidente che, anche per soggetti collegati al titolare degli attivi ripuliti (consulenti, professionisti, intermediari) sarebbe più che probabile l’imputazione per il reato di riciclaggio per la cui imputabilità, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, è sufficiente che il professionista si sia rappresentato la possibilità della provenienza delittuosa del denaro del proprio cliente, accettandone il rischio.

Ciò posto, considerato che per gli aderenti alla procedura di voluntary disclosure, come noto, era stata espressamente prevista la non punibilità (oltreché per i reati fiscali) per i reati di riciclaggio, impiego e auto-riciclaggio, si ritiene che in caso di regolarizzazione effettuata oggi, per esempio con lo strumento del cd. ravvedimento lungo, dovrebbero necessariamente riconoscersi i medesimi effetti premiali.

Leggi anche: Definizione agevolata dei ruoli: ora tocca alle liti pendenti

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