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Licenziamento per scarso rendimento: il punto

Licenziamento per scarso rendimento

Licenziamento per scarso rendimento: per la Cassazione vale anche il paragone tra i colleghi.

Per ciò che riguarda il licenziamento per scarso rendimento, il lavoratore “poco produttivo” potrà essere licenziato e lo stabilisce la recente sentenza n. 18317/2016 emessa dalla Cassazione. Ciò accade quando il lavoratore, in un determinato periodo di tempo, non raggiunge un risultato utile a favore dell’impresa.

Ora, secondo la Cassazione, il licenziamento per scarso rendimento rientra sia nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo ossia:

  • una violazione del dovere di diligenza da parte del lavoratore;
  • sia nel licenziamento giustificato oggettivo, a seguito della totale perdita dell’interesse del datore di lavoro alla prestazione per lui non più utile nell’organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che intenderà licenziare il lavoratore per scarso rendimento, dovrà provarlo.

Preliminarmente, dovrà inoltrare al dipendente un sollecito, invitandolo a migliorare il proprio rendimento. La richiamata sentenza, in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ha precisato che l’onere della prova grava sul datore di lavoro il quale:

  •  “non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità ma deve anche provare, che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali, da parte del lavoratore, nell’espletamento della sua normale prestazione”.

Il datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare lo scarso rendimento del lavoratore, dovrà tener conto, alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 4 e 41 Cost.:

  • del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa;
  • e di quello effettivamente usato dal lavoratore;
  • nonché dell’incidenza dell’organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali.

Inoltre, si è dato risalto alla possibilità per il datore di lavoro di dimostrare lo scarso rendimento effettuando comparazioni con il rendimento medio dei colleghi.

Conclusioni

Sarà necessario:

  • valutare il grado di diligenza richiesto al lavoratore nello svolgimento della prestazione;
  • verificare che lo scarso rendimento sia determinato da una condotta gravemente colpevole di quest’ultimo.
  • Inoltre, dovrà esservi una sproporzione rilevante tra il lavoro dei colleghi ed il risultato raggiunto dal lavoratore.

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